Cassazione Civile, Ordinanza n. 17142/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ha dichiarato estinto il processo e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendo intervenuta l'adesione del fallimento controricorrente. La liquidazione delle spese è stata posta a carico della parte che ha dato causa all'estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Torino che, decidendo sull'opposizione allo stato passivo del fallimento resistente, aveva ammesso solo parzialmente il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della massa. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato un atto di rinuncia al ricorso, notificato tempestivamente alla controparte, senza che il controricorrente aderisse alla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e non accolta dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; le spese restano a carico della parte ricorrente che ha dato causa all'estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo quando la controparte non vi aderisca.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non accettata, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente rinunciante.
- La declaratoria di estinzione presuppone che la rinuncia sia tempestiva e rituale; in difetto di adesione della controparte, il giudice non entra nel merito delle censure proposte.
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