Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18731/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'insinuazione tardiva allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una banca per crediti restitutori derivanti dall'acquisto di strumenti finanziari, crediti già accertati con sentenza d'appello passata in giudicato. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine di sei mesi introdotto dall'art. 89 T.u.b. come modificato dal d.lgs. n. 181 del 2015, ritenendo non provata una causa non imputabile del ritardo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) che la sentenza esterna avrebbe dovuto essere direttamente opponibile alla procedura senza necessità di insinuazione; (2) che non sarebbe applicabile l'istituto dell'ammissione con riserva; (3) che non avrebbe rilievo la valutazione della colpevolezza del ritardo dopo la cessazione dell'impedimento; (4) che il termine decadenziale non dovrebbe operare per crediti sorti dopo l'apertura della procedura, per analogia con la disciplina dell'art. 101 l.fall.; (5) che le spese legali liquidate nella sentenza d'appello sarebbero comunque prededucibili; (6) che la disciplina transitoria dell'art. 3 d.lgs. n. 181 del 2015 violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. perché applicata a procedure già in corso.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile alla procedura in corso il nuovo art. 89 T.u.b., con termine semestrale per le domande tardive decorrente dal 16 novembre 2015, e ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza di condanna ottenuta in sede ordinaria contro una banca già in l.c.a. opera come mero accertamento, ma non sostituisce il necessario procedimento di insinuazione al passivo. Ha ritenuto infondati i motivi terzo e quarto, valorizzando la ratio decidendi del tribunale: i ricorrenti non avevano provato una causa non imputabile del ritardo e, comunque, avevano lasciato trascorrere un tempo ingiustificato anche dopo il giudicato; tale apprezzamento è stato qualificato come valutazione di fatto non censurabile in cassazione. Il secondo motivo è stato assorbito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la questione della prededuzione delle spese non era decisiva una volta accertata l'inammissibilità della domanda tardiva e, in ogni caso, il credito prededucibile contestato può essere fatto valere anche fuori dal concorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 52 l. fall.

    esprime il principio del concorso formale e dell'inderogabilità dell'accertamento del passivo anche nella liquidazione coatta amministrativa, per quanto compatibile con la disciplina speciale bancaria.

  • art. 72 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo ai fini della soluzione.

  • art. 80, ultimo comma, T.u.b.

    rinvia alle norme della legge fallimentare, se compatibili, per la liquidazione coatta delle banche.

  • art. 83 T.u.b.

    richiamato nei motivi, senza autonoma incidenza decisoria nella motivazione.

  • art. 86 T.u.b.

    disciplina in termini speciali il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, finalizzato alla celerità.

  • art. 87 T.u.b.

    richiamato in relazione al regime delle impugnazioni e al procedimento di verifica dei crediti.

  • art. 88 T.u.b.

    richiamato dal d.lgs. n. 181 del 2015 quale disposizione applicabile alle procedure in corso.

  • art. 89 T.u.b.

    "decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile"

    la norma, nel testo novellato, si applica anche alle procedure in corso e impone una decadenza semestrale con prova rigorosa della non imputabilità del ritardo.

  • art. 96 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all'ammissione con riserva, ma ritenuto non decisivo.

  • art. 101 l. fall.

    utilizzato in via analogica per ribadire che, anche nelle domande ultratardive, il creditore deve dimostrare non solo l'impedimento iniziale ma anche la causa del ritardo successivo alla sua cessazione.

  • art. 111-bis l. fall.

    regola la prededuzione distinguendo tra crediti contestati e non contestati; nel caso di specie la prededuzione delle spese non ha mutato l'esito per la tardività della domanda.

  • art. 111 l. fall.

    richiamato in relazione alla disciplina dei crediti prededucibili.

  • art. 212 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti senza rilievo decisivo.

  • art. 3 d.lgs. n. 181 del 2015

    "si applica anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso" e "il termine per la proposizione delle domande tardive ... decorre dall'entrata in vigore di quest'ultimo"

    la disciplina transitoria rende applicabile il nuovo termine semestrale anche alle procedure già pendenti, facendo decorrere il termine dall'entrata in vigore del decreto.

  • art. 3 Cost.

    la Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza, trattandosi di disciplina processuale sorretta da esigenze di celerità e non irragionevole.

  • art. 24 Cost.

    la Corte esclude la lesione del diritto di difesa perché la disciplina procedurale è ragionevole e non arbitraria.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, la sentenza ordinaria di condanna emessa nei confronti dell'impresa già assoggettata a procedura non sostituisce l'insinuazione al passivo: essa vale come titolo o antecedente logico, ma il creditore deve comunque partecipare al concorso mediante il procedimento di verifica.
  • Le domande tardive di ammissione al passivo, nel regime speciale T.u.b. come novellato, sono soggette a un termine decadenziale semestrale decorrente dalla pubblicazione dell'avviso; oltre tale termine, l'ammissibilità richiede la prova della causa non imputabile del ritardo.
  • La prova della non imputabilità del ritardo deve coprire non solo l'impedimento iniziale, ma anche l'inerzia successiva alla cessazione dell'impedimento: il creditore deve attivarsi in un tempo ragionevolmente contenuto e non può attendere sine die la presentazione della domanda.
  • In cassazione non è sindacabile, se sorretta da motivazione plausibile e priva di errori di diritto, l'apprezzamento di fatto del giudice di merito che qualifichi come ingiustificato il ritardo nell'insinuazione tardiva.
  • La prededuzione di un credito non esclude, di per sé, la necessità di considerare il regime della sua contestazione; comunque, quando il credito prededucibile può essere fatto valere fuori dal concorso, la questione può diventare irrilevante rispetto alla tardività della domanda di insinuazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImputazioneContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.