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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8608/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sposi, creditore della società fallita e suo ex dipendente, ha chiesto la rimessione in termini per costituirsi parte civile nel procedimento a carico di Alfonso Cardella (reati: bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria), deducendo di non aver ricevuto la notifica della fissazione dell'udienza preliminare, di non aver percepito il trattamento di fine rapporto e di essere quindi stato danneggiato dal reato; sosteneva altresì l'assenza di costituzione del curatore della società fallita.

La decisione

Il Tribunale di Roma aveva respinto l'istanza ritenendo che il creditore della società fallita non fosse persona offesa; la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza che ammette o esclude la parte civile non sia autonomamente impugnabile e che la rimessione in termini prevista dall'art. 175 c.p.p. possa essere riconosciuta solo alla "persona offesa": nel caso di bancarotta fraudolenta tale figura è assunta dalla generalità dei creditori, rappresentata dal curatore fallimentare. Il singolo creditore, anche se insinuato nel passivo, è qualificabile come semplice danneggiato e non ha titolo automatico alla rimessione, salvo i casi previsti dall'art. 240 della legge fallimentare (es. omessa costituzione del curatore o titolo personale). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La rimessione in termini per costituirsi parte civile trova applicazione solo per la "persona offesa"; il provvedimento che ammette o esclude la parte civile non è autonomamente impugnabile.

  • art. 240 legge fallimentare

    omessa costituzione del curatore o titolo personale

    Prevede le ipotesi in cui il singolo creditore, in assenza di costituzione del curatore o per titolo personale, può autonomamente costituirsi parte civile; tali eccezioni consentono al creditore di agire anche se normalmente la legittimazione compete al curatore.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12 del 19/05/1999 (Pediconi)

    Principio che l'ordinanza di ammissione/esclusione della parte civile non è autonomamente impugnabile.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021 (Canino)

    Conferma la non impugnabilità autonoma del provvedimento che decide sull'ammissione dell'azione civile.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 18712 del 22/04/2022 (Villetti)

    Ribadisce che il singolo creditore è, di regola, semplice danneggiato e che le eccezioni sono quelle previste dall'art. 240 l. fall.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 23647 del 11/04/2016 (Mauri)

    Ulteriore conferma della distinzione tra la generalità dei creditori (rappresentata dal curatore) e il singolo creditore ai fini della costituzione di parte civile.

Massime di principio

  • L'ordinanza che ammette o esclude la parte civile non è impugnabile autonomamente in Cassazione; il rimedio va valutato nel contesto del giudizio principale o attraverso i rimedi processuali ordinari.
  • La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è concessa solo alla "persona offesa" dal reato; occorre verificare se la posizione del richiedente rientri in tale nozione.
  • Nelle ipotesi di reati connessi al fallimento, la persona offesa è normalmente la collettività dei creditori, rappresentata dal curatore fallimentare: il singolo creditore è, di regola, solo danneggiato.
  • Il singolo creditore può però costituirsi parte civile autonomamente solo nei casi espressamente previsti dall'art. 240 della legge fallimentare (es. omessa costituzione del curatore o titolo personale).
  • Se si è mancati nella notifica di atti processuali occorre prontamente verificare la possibilità di rimedi interni (es. istanza al giudice per la rimessione in termini) ma tenere conto delle limitazioni di impugnabilità di taluni provvedimenti.
  • Prima di proporre ricorsi per Cassazione va valutata la rilevanza processuale della decisione impugnata e la sussistenza di un interesse e di un vizio che rendano il provvedimento impugnabile.

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