Cassazione Penale, Ordinanza n. 38117/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania, emessa il 14 maggio 2025 ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in relazione a un reato di furto in abitazione. Il ricorso deduceva la violazione del divieto di reformatio in peius, lamentando che la decisione di appello si sarebbe discostata dal contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti sulla pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel caso concreto, la pena applicata coincideva con quella concordata e che la censura, così come formulata, non integrava la deduzione di una pena illegale, unica evenienza idonea a superare i limiti di ammissibilità del ricorso avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono proponibili solo censure attinenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono ammissibili doglianze sui motivi rinunciati o su vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché la pena era quella concordata e non era stata dedotta alcuna pena illegale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile "senza formalità" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non per doglianze su motivi rinunciati o su questioni di mera quantificazione della pena non traducibili in illegalità della sanzione.
Il dedotto divieto di reformatio in peius, quando non si traduca in una pena illegale, non fonda di per sé un motivo ammissibile di ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è indicata come doglianza non ammissibile nel perimetro del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in modo semplificato, con gli effetti economici conseguenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengano alla genesi del concordato, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione.
- Non sono deducibili, in tale sede, censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o a vizi della pena che non incidano sulla legalità della sanzione.
- La violazione del divieto di reformatio in peius non è di per sé sufficiente a fondare l'ammissibilità del ricorso se la pena applicata resta quella concordata e non emerge una pena illegale.
- La pena è "illegale" solo quando esula dai limiti edittali o è diversa da quella prevista dalla legge; in difetto di tale profilo, la censura resta inammissibile.
Come è indicizzato
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