Parere n. 969/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Carla Orrù contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna per l’annullamento dei decreti n. 325 del 3 giugno 15 e n. 62 del 13 luglio 2011 con cui è stata respinta la sua istanza di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cagliari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei decreti n. 325 del 3 giugno 2015 e n. 62 del 13 luglio 2011, con i quali è stata respinta l'istanza di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cagliari.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, docente precaria in possesso del diploma magistrale conseguito al termine dell'anno scolastico 1988/1989, ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti che hanno respinto la sua domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cagliari. La pretesa era fondata sull'assunto che il diploma magistrale avesse valore abilitante ex lege per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti nella parte in cui non le consentivano l'iscrizione nelle graduatorie di istituto di prima fascia. Il ricorso era corredato da istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione dell'amministrazione è stata trasmessa alla ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni. Nel merito, ha richiamato il principio affermato dall'Adunanza plenaria con la sentenza 27 gennaio 2019, n. 4, secondo cui le decisioni di accoglimento relative all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non hanno prodotto l'annullamento generale del decreto ministeriale, ma hanno accertato la pretesa dei ricorrenti originari all'inserimento, con effetti conformativi limitati alle specifiche posizioni. Tali pronunce non hanno quindi prodotto effetti demolitori estensibili ultra partes a soggetti che, come la ricorrente, non avevano tempestivamente impugnato i propri provvedimenti negativi e non erano destinatari originari del decreto di aggiornamento delle graduatorie. La Sezione ha inoltre rilevato che la stessa Adunanza plenaria ha escluso il valore abilitante del diploma magistrale posto a fondamento del ricorso. Le censure sono state pertanto ritenute infondate sia quanto all'estensione degli effetti delle precedenti pronunce sia quanto al preteso valore abilitante del titolo. Il ricorso è stato respinto.
Osservazioni
Effetti delle pronunce sulle graduatorie ad esaurimento
Le sentenze che hanno accolto i ricorsi contro il D.M. n. 235 del 2014 non hanno annullato il decreto con effetti generali, ma hanno accertato la pretesa dei ricorrenti originari all'inserimento nelle graduatorie, producendo effetti conformativi nei confronti dell'amministrazione. Non è quindi possibile estendere tali effetti a soggetti estranei ai giudizi originari che non abbiano tempestivamente impugnato i propri provvedimenti negativi.
Valore abilitante del diploma magistrale
L'Adunanza plenaria ha escluso il valore abilitante del diploma magistrale posto dalla ricorrente a fondamento della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; la censura è pertanto infondata anche sotto tale concorrente profilo.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario costituisce il rimedio attraverso il quale è stato impugnato il diniego di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento; il parere conclude nel senso del rigetto.
D.M. n. 235 del 2014
Le pronunce che hanno accolto ricorsi contro il decreto di aggiornamento delle GAE hanno prodotto effetti conformativi limitati ai ricorrenti originari e non un annullamento generale del decreto.
Cons. Stato, Ad. Plen., 27 gennaio 2019, n. 4
Le sentenze di accoglimento relative alle GAE sono qualificabili come additive o ordinatorie, non caducatorie; non producono effetti demolitori ultra partes. La pronuncia ha inoltre escluso il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973
La decisione è stata invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi del valore abilitante del diploma magistrale, ma non è stata ritenuta idonea a fondare la pretesa alla luce del successivo orientamento dell'Adunanza plenaria.
Massime di principio
- Le pronunce giurisdizionali che riconoscono a specifici ricorrenti il diritto all'inserimento nelle graduatorie non determinano, quando abbiano natura additiva o ordinatoria, l'annullamento generale dell'atto amministrativo presupposto né producono automaticamente effetti ultra partes.
- Gli effetti conformativi di una sentenza amministrativa di accoglimento operano nei confronti dell'amministrazione con riferimento alle posizioni oggetto del giudizio e non possono essere invocati da soggetti estranei che non abbiano tempestivamente impugnato il proprio provvedimento negativo.
- Il soggetto originariamente escluso da una graduatoria non può fondare la propria pretesa sull'estensione automatica degli effetti di pronunce rese a favore di docenti già contemplati nell'atto generale, quando il potere amministrativo sia stato esercitato nei suoi confronti con un autonomo provvedimento non tempestivamente impugnato.
- Il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non attribuisce, secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria, il valore abilitante necessario per ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Diniego di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente precaria contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, per l'annullamento dei provvedimenti che avevano respinto la domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cagliari.
La ricorrente, in possesso del diploma magistrale conseguito al termine dell'anno scolastico 1988/1989, sosteneva che il titolo avesse valore abilitante ex lege per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. In via subordinata, chiedeva l'iscrizione nelle graduatorie di istituto di prima fascia.
Svolgimento del procedimento
Il ricorso straordinario, corredato da istanza cautelare, è stato notificato il 9 ottobre 2017. Il Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso la relazione istruttoria con nota del 15 luglio 2024, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Sezione ha dato atto che la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente, la quale non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni. Il contraddittorio è stato pertanto ritenuto rispettato.
Effetti delle precedenti pronunce sulle GAE
La questione centrale è stata esaminata alla luce della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 27 gennaio 2019, n. 4.
Secondo il principio richiamato nel parere, le sentenze che avevano accolto i ricorsi contro il D.M. n. 235 del 2014, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non avevano annullato il decreto con effetti generali. Tali decisioni avevano invece accertato la pretesa dei singoli ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie, imponendo all'amministrazione un comportamento conforme a tale accertamento.
Le pronunce sono state quindi qualificate come additive o ordinatorie, e non come caducatorie. Ne deriva che non si è prodotto un effetto demolitorio estensibile ultra partes a favore di soggetti estranei ai giudizi originari.
Posizione della ricorrente
La ricorrente non era destinataria originaria del decreto di aggiornamento delle graduatorie, poiché apparteneva alla categoria dei soggetti inizialmente non contemplati e rimasti estranei alle GAE. Inoltre, non aveva tempestivamente impugnato i decreti ministeriali e le note con cui le sue richieste erano state respinte.
Per tali ragioni, non poteva invocare l'estensione automatica degli effetti delle decisioni rese nei giudizi promossi da altri docenti. L'effetto conformativo delle pronunce operava infatti con riferimento alle specifiche posizioni dei ricorrenti originari e non trasformava il decreto ministeriale in un atto annullato con efficacia generale.
Valore abilitante del diploma magistrale
La Sezione ha rilevato, inoltre, che l'Adunanza plenaria aveva escluso il valore abilitante del diploma magistrale posto dalla ricorrente a fondamento delle proprie censure.
La domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento risultava quindi infondata anche sotto questo autonomo profilo, indipendentemente dalla questione relativa all'estensione degli effetti delle precedenti sentenze.
Esito
Richiamando anche il proprio orientamento costante in fattispecie analoghe, tra cui il parere n. 42 del 14 gennaio 2022, la Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere respinto. La ricorrente non è risultata vittoriosa.
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