Cassazione Penale, Sentenza n. 29731/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell""ingente quantità"" di cui all"art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha ritenuto superato il valore soglia stabilito dalle "SU Biondi" senza calcolare correttamente il quantitativo di principio attivo ricavabile (discrepanza tra mg e grammi indicati nella relazione dei Carabinieri) e senza dimostrare che il numero di dosi ricavabili dalle 874 piante superasse la soglia prevista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello (indicata come Corte di appello di Perugia) per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che il giudice di rinvio non ha ottemperato all"obbligo motivazionale indicato nella precedente sentenza di annullamento (n. 05302/2020), avendo riprodotto argomentazioni già ritenute inadeguate, senza precisare il quantitativo di principio attivo e i criteri di calcolo.
Norme richiamate
La norma disciplina la circostanza aggravante per l"ingente quantità di stupefacente; la Corte richiede che il giudice specifichi e giustifichi il calcolo del principio attivo per valutare la sussistenza della aggravante
d.P.R. n. 309/1990, artt. 110 e 73
art. 110; art. 73, comma 4
Norme relative al concorso di persone e alle pene per il traffico di stupefacenti, indicate come disposizioni di riferimento per l"imputazione e la determinazione della pena
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate)
Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012; Sez.1, n. 26274 del 06/05/2004
Principio secondo cui, dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è libero nella valutazione di merito ma è obbligato a conformare la motivazione allo schema indicato dalla sentenza di annullamento e a colmare le lacune individuate
SU Biondi (criterio interpretativo)
Orientamento giurisprudenziale che individua la soglia quantitativa (valore soglia) per la qualificazione di "ingente quantità"; la sua applicazione richiede calcoli precisi del principio attivo e adeguata motivazione
Massime di principio
- Dopo un annullamento per vizi di motivazione, il giudice di rinvio deve esplicitamente ottemperare alle indicazioni della Cassazione e colmare le lacune argomentative segnalate, altrimenti la decisione sarà nuovamente annullata.
- Nelle ipotesi di reato di traffico di stupefacenti in cui si invoca la circostanza aggravante per "ingente quantità", è indispensabile quantificare il principio attivo (es. grammi di THC) e motivare i criteri di conversione in dosi o confronto con soglie giurisprudenziali (es. SU Biondi).
- Errori di unità di misura (mg vs g) o l"assenza di un calcolo documentato possono compromettere la valutazione della circostanza aggravante e determinare l"annullamento della decisione per insufficiente motivazione.
- La Corte di Cassazione può rimettere il giudizio ad altra sezione per garantire una nuova istruttoria conforme alle prescrizioni di motivazione; ciò non preclude una nuova conferma o riforma della decisione di merito, purché accompagnata da adeguata spiegazione.
- Il carico probatorio circa il superamento della soglia per l"ingente quantità grava sul giudice che applica l"aggravante: occorre documentare metodologia, dati analitici (quantitativo di principio attivo) e passaggi logici che collegano i dati alla qualificazione giuridica
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