Regolamento (UE) 2026/2027
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2027 della Commissione, del 10 settembre 2026, relativo all’autorizzazione del molibdeno chelato con EDTA come additivo per mangimi destinati alle api mellifere (titolare dell’autorizzazione: Oligofeed SAS)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il molibdeno chelato con EDTA, prodotto da Oligofeed SAS, come additivo zootecnico destinato alle api mellifere, per migliorare il tasso di sopravvivenza invernale. L’additivo deve essere somministrato mediante mangime zuccherino alla dose di 8 mg per alveare per somministrazione e non può essere utilizzato in presenza di melario o nei due mesi precedenti la smielatura. Sono inoltre previste prescrizioni analitiche, indicazioni obbligatorie nelle istruzioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione del molibdeno chelato con EDTA come additivo zootecnico nei mangimi zuccherini destinati alle api mellifere.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea all’uso del molibdeno chelato con EDTA nell’alimentazione delle api mellifere. L’additivo è autorizzato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della condizione fisiologica, con funzione di miglioramento del tasso di sopravvivenza invernale. L’autorizzazione è intestata a Oligofeed SAS, si applica alle condizioni tecniche e operative dell’allegato e scade il 1° ottobre 2036. La domanda relativa ai bombi è stata ritirata e pertanto l’autorizzazione non riguarda tali animali. Sono vietati l’uso in presenza di melario e l’uso nei due mesi precedenti la smielatura.
Autorizzazione del molibdeno chelato con EDTA per le api mellifere
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2027 autorizza il molibdeno chelato con EDTA come additivo destinato all’alimentazione delle api mellifere. L’atto è adottato sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La valutazione dell’EFSA del 27 gennaio 2026 ha ritenuto l’additivo sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente al livello massimo raccomandato, evidenziando tuttavia rischi di sensibilizzazione cutanea e respiratoria e la necessità di ridurre al minimo l’inalazione e l’esposizione cutanea.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente le api mellifere. La domanda originaria comprendeva anche i bombi, ma il richiedente l’ha ritirata il 2 marzo 2026; il regolamento, pertanto, non autorizza l’uso dell’additivo per tale categoria di animali.
L’additivo è classificato:
- nella categoria «additivi zootecnici»;
- nel gruppo funzionale «stabilizzatori della condizione fisiologica»;
- con la funzione specifica di miglioramento del tasso di sopravvivenza invernale.
Il titolare dell’autorizzazione è Oligofeed SAS. L’autorizzazione è valida fino al 1° ottobre 2036.
Composizione e identificazione dell’additivo
L’additivo, identificato con il numero 4e2, è costituito da molibdeno sotto forma di chelato di EDTA, con un tenore di molibdeno compreso tra il 27 % e il 31 %. Si presenta in forma solida.
La sostanza attiva è descritta come chelato di molibdeno sotto forma di [Mo2O4]2+ e legante organico EDTA4− sotto forma di sale di sodio, con formula Na2Mo2O4(EDTA)x(NaCl)y, dove x è compreso tra 0 e 5 e y tra 0 e 0,5. Il numero CAS indicato è 3075057-08-5.
Dose e modalità di somministrazione
L’additivo deve essere somministrato alle api mellifere attraverso un mangime zuccherino. La dose autorizzata è contemporaneamente il livello minimo e massimo:
- 8 mg di additivo per alveare per somministrazione;
- corrispondenti a 2,9 mg di additivo per kg di mangime zuccherino con un tasso di umidità del 30 %.
Il valore è calcolato sulla base della somministrazione a un alveare di 2 litri di sciroppo di zucchero contenente 4 mg di additivo per litro. L’allegato precisa inoltre che 1 litro di sciroppo di zucchero con un tasso di umidità del 30 % equivale a 1,4 kg.
Limitazioni connesse alla smielatura
Per evitare l’adulterazione del miele, l’additivo non può essere utilizzato:
- in presenza di melario;
- nei due mesi precedenti la smielatura.
La relativa avvertenza deve essere riportata nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei mangimi zuccherini. Si tratta quindi di un’informazione obbligatoria che deve accompagnare sia il prodotto sia le preparazioni in cui esso è incorporato.
Obblighi informativi e tecnici
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità dell’additivo al trattamento termico. Tali informazioni devono consentire agli operatori di gestire correttamente la conservazione e l’eventuale impiego in processi che comportino esposizione al calore.
Sicurezza degli operatori
L’EFSA ha qualificato il molibdeno chelato con EDTA come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’inalazione e l’esposizione cutanea sono considerate rischiose, mentre l’additivo non è stato ritenuto irritante per la pelle o per gli occhi.
Per tale ragione, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative finalizzate a evitare o ridurre i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati attraverso le misure organizzative e procedurali, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale:
- delle vie respiratorie;
- della pelle.
Metodi di analisi
L’allegato stabilisce i metodi analitici applicabili ai controlli sull’additivo e sui mangimi composti. In particolare:
- per il molibdeno totale nell’additivo: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente, ICP-AES, secondo EN 15510;
- per il sodio totale nell’additivo: ICP-AES secondo EN 15510 o EN 15621, oppure spettrometria di assorbimento atomico, AAS, secondo ISO 6869;
- per il molibdeno totale nei mangimi composti: spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente, ICP-MS, secondo EN 17053;
- per la dimostrazione qualitativa della struttura chelata tra molibdato ed EDTA: spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier, FTIR.
Le informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono rese disponibili dal laboratorio di riferimento indicato nell’allegato.
Valutazione dell’efficacia e monitoraggio
L’EFSA ha concluso che l’integrazione dell’additivo al livello di 8 mg per alveare può essere efficace come additivo zootecnico per le api mellifere. Non sono invece state tratte conclusioni sull’efficacia come additivo nutrizionale per le api mellifere e i bombi, né sull’efficacia quale integratore dietetico per i bombi. Poiché la domanda relativa ai bombi è stata ritirata, l’autorizzazione finale è limitata alle api mellifere e alla funzione zootecnica autorizzata.
L’EFSA non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Base normativa e procedurale
La procedura si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale. La domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Il provvedimento è stato adottato conformemente al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione e classificazione
L’articolo 1 autorizza il molibdeno chelato con EDTA come additivo nell’alimentazione animale, alle condizioni dell’allegato, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della condizione fisiologica, con funzione di miglioramento del tasso di sopravvivenza invernale.
Titolare e identificazione dell’additivo
Il titolare dell’autorizzazione è Oligofeed SAS. L’additivo ha numero di identificazione 4e2, è costituito da molibdeno sotto forma di chelato di EDTA con un tenore di molibdeno del 27-31 %, in forma solida, e ha numero CAS 3075057-08-5.
Specie autorizzata e dose
L’uso è autorizzato esclusivamente per le api mellifere. L’additivo deve essere somministrato con un mangime zuccherino alla dose minima e massima di 8 mg per alveare per somministrazione, corrispondente a 2,9 mg/kg di mangime zuccherino con tasso di umidità del 30 %.
Divieto connesso alla produzione di miele
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei mangimi zuccherini deve essere riportata l’avvertenza: «L’additivo non deve essere utilizzato in presenza di melario, né nei due mesi precedenti la smielatura.»
Sicurezza degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.
Conservazione e trattamento termico
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Metodi di analisi
L’allegato prevede metodi specifici per la determinazione del molibdeno, del sodio e della struttura chelata, tra cui ICP-AES secondo EN 15510, EN 15621 o ISO 6869, ICP-MS secondo EN 17053 e spettroscopia FTIR.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 1° ottobre 2036.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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