Regolamento (UE) 2026/2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2022 della Commissione, del 10 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di reti saldate di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la registrazione delle importazioni di reti saldate di acciaio originarie della Cina e della Turchia. La registrazione mira a rendere possibile, ove ne ricorrano le condizioni, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping definitivi. Essa dura nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento, mentre l’importo dei dazi sarà determinato sulla base dell’inchiesta antidumping in corso.
Registrazione per nove mesi delle importazioni di reti saldate di acciaio originarie della Cina e della Turchia ai fini dell’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di griglie e reti costituite da fili lisci saldati nei punti di incontro, non placcate, zincate o ricoperte di altre materie, presentate o no in rotoli e anche galvanizzate, originarie della Repubblica popolare cinese o della Turchia e attualmente classificate ai codici NC 7314 20 90, 7314 31 00 e 7314 39 00. Impone alle autorità doganali degli Stati membri la registrazione di tali importazioni. La registrazione decorre dall’entrata in vigore e termina dopo nove mesi; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono esclusi i prodotti diversi da quelli descritti e quelli non originari dei due paesi indicati.
Registrazione delle importazioni di reti saldate di acciaio originarie di Cina e Turchia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2022 dispone la registrazione delle importazioni nell’Unione di determinate reti saldate di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia. La misura è adottata nel contesto di un procedimento antidumping avviato il 3 giugno 2026, a seguito della denuncia presentata il 20 aprile 2026 dalla European Welded Steel Mesh Producers Association per conto di produttori rappresentanti oltre il 25% della produzione totale dell’Unione.
Ambito oggettivo e origine dei prodotti
Il prodotto in esame comprende griglie e reti costituite da fili lisci saldati nei punti di incontro. I prodotti possono essere non placcati, zincati o ricoperti di altre materie, presentati o no in rotoli e anche galvanizzati. La classificazione doganale attualmente indicata comprende i codici NC 7314 20 90, 7314 31 00 e 7314 39 00.
La registrazione riguarda esclusivamente i prodotti originari della Repubblica popolare cinese o della Turchia. La mera classificazione in uno dei codici NC indicati non è quindi sufficiente, dovendo ricorrere anche la descrizione merceologica e l’origine prevista dal regolamento.
Finalità e base giuridica della registrazione
La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione. La Commissione ha disposto la registrazione di propria iniziativa.
La registrazione non istituisce ancora un dazio antidumping. Essa serve a conservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi definitivi sulle importazioni registrate, qualora, al termine dell’inchiesta, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa applicabile.
Obblighi delle autorità doganali e durata
L’articolo 1, paragrafo 1, ordina alle autorità doganali degli Stati membri di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame.
La registrazione:
- decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento;
- termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore;
- riguarda le importazioni aventi le caratteristiche merceologiche, l’origine e i codici NC indicati nell’articolo 1.
Per gli operatori economici, la registrazione rappresenta quindi un elemento rilevante nella gestione del rischio doganale, poiché le operazioni registrate possono essere interessate da una successiva riscossione retroattiva, nei limiti e alle condizioni che saranno eventualmente stabiliti dal regolamento sui dazi definitivi.
Procedimento antidumping e possibile livello dei dazi
L’inchiesta antidumping era stata aperta con avviso pubblicato il 3 giugno 2026, a seguito di una denuncia presentata il 20 aprile 2026. Il regolamento precisa che gli eventuali dazi futuri dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta e non sono determinati dall’atto di registrazione.
Secondo il principio generale richiamato all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l’eventuale dazio sarebbe normalmente fissato al livello inferiore tra:
- il margine di dumping; e
- il margine di pregiudizio.
La denuncia stimava i margini di dumping tra il 26% e il 73% per la Repubblica popolare cinese e tra il 44% e il 51% per la Turchia. Indicava inoltre un livello di eliminazione del pregiudizio del 18% per la Cina e del 41% per la Turchia, con riferimento al periodo dal 1º ottobre 2024 al 30 settembre 2025.
Tali valori non costituiscono tuttavia l’importo dei dazi applicabili. Il regolamento chiarisce espressamente che le stime hanno carattere esclusivamente informativo e non possono creare aspettative quanto al livello effettivo dei dazi eventualmente stabiliti.
Possibili distorsioni relative alle materie prime
Con riferimento alla Repubblica popolare cinese, il regolamento richiama la possibilità che nel corso dell’inchiesta siano accertate distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.
Qualora la Commissione accerti tali distorsioni e concluda che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, l’eventuale dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping, secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base.
Anche tale possibilità è subordinata agli esiti dell’inchiesta e non determina automaticamente l’applicazione di un dazio specifico.
Effetti pratici per importatori e operatori doganali
Gli importatori delle merci interessate dovranno considerare che le operazioni effettuate durante il periodo di registrazione possono essere oggetto di una successiva imposizione retroattiva, qualora il futuro regolamento sui dazi definitivi lo preveda e siano soddisfatte le condizioni giuridiche applicabili.
In particolare, risulta opportuno verificare per ciascuna operazione:
- la corrispondenza del prodotto alla descrizione normativa;
- il codice NC dichiarato;
- l’origine non preferenziale della merce;
- la data di importazione rispetto al periodo di registrazione;
- la documentazione commerciale e tecnica utile a dimostrare natura, trattamento superficiale e origine del prodotto.
Il regolamento non stabilisce aliquote definitive né impone, in questa fase, un pagamento immediato di dazi antidumping. La registrazione mantiene tuttavia aperta la possibilità di una riscossione successiva nei confronti delle importazioni registrate.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e alla libera circolazione di tali dati.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
La registrazione ha durata di nove mesi decorrenti dall’entrata in vigore. Il regolamento non stabilisce la data di applicazione di eventuali dazi definitivi, che dipenderà dall’esito dell’inchiesta antidumping e dall’adozione dell’eventuale atto successivo.
Disposizioni principali
Prodotto soggetto a registrazione
Sono soggette a registrazione le griglie e reti di fili lisci saldati nei punti di incontro, non placcate, zincate o ricoperte di altre materie, presentate o no in rotoli e anche galvanizzate, originarie della Repubblica popolare cinese o della Turchia, classificate ai codici NC 7314 20 90, 7314 31 00 e 7314 39 00.
Base giuridica e finalità della registrazione
La registrazione è disposta dalla Commissione d’ufficio ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, per consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell’Unione.
Obbligo per le autorità doganali
Le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame.
Durata
La registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Determinazione degli eventuali dazi
L’importo degli eventuali futuri dazi dipenderà dall’esito dell’inchiesta antidumping. In via generale, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Qualora siano accertate distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, e ricorrano le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping.
Stime informative contenute nella denuncia
La denuncia indicava margini di dumping stimati tra il 26% e il 73% per la Cina e tra il 44% e il 51% per la Turchia, nonché livelli di eliminazione del pregiudizio del 18% per la Cina e del 41% per la Turchia, con riferimento al periodo 1º ottobre 2024-30 settembre 2025. Tali valori sono meramente informativi e non costituiscono una previsione del livello effettivo dei dazi.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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