Regolamento (UE) 2026/2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2023 della Commissione, del 10 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la registrazione delle importazioni nell’Unione di determinate scaffalature in acciaio originarie della Cina, nell’ambito di un’inchiesta antidumping avviata il 10 giugno 2026. La registrazione mira a consentire, ove ne ricorrano le condizioni, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle importazioni registrate. Essa dura nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento, senza determinare né anticipare l’importo dei futuri dazi.
Registrazione delle importazioni cinesi di scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro ai fini dell’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione, originarie della Repubblica popolare cinese, di scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro e dei relativi componenti, inclusi determinati montanti e travi in acciaio, con o senza ripiani, classificati ai codici NC ex 9403 20 80 ed ex 9403 99 10 e ai codici TARIC 9403 20 80 20 e 9403 99 10 20. Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare tali importazioni. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e termina dopo nove mesi. I codici tariffari hanno valore informativo e non pregiudicano una successiva modifica della classificazione.
Registrazione delle importazioni di scaffalature in acciaio originarie della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2023 dispone la registrazione delle importazioni nell’Unione di determinate scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro originarie della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata nell’ambito dell’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione il 10 giugno 2026, a seguito della denuncia presentata il 27 aprile 2026 dallo European Metal Shelving Manufacturers’ Defence Committee per conto di produttori rappresentativi di oltre il 25% della produzione totale dell’Unione.
Ambito oggettivo e classificazione doganale
Il prodotto in esame comprende le scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro e i relativi componenti, quando la scaffalatura comprenda almeno uno dei componenti descritti dal regolamento:
- montanti in acciaio costituiti da due superfici di collegamento piane;
- travi in acciaio prive di connettori saldati per il collegamento ai montanti;
- ripiani, presenti o meno e indipendentemente dal materiale con cui sono realizzati.
Le merci sono attualmente classificate ai codici NC ex 9403 20 80 ed ex 9403 99 10, con codici TARIC 9403 20 80 20 e 9403 99 10 20. Il regolamento precisa che i codici NC e TARIC sono forniti esclusivamente a fini informativi e non impediscono una successiva modifica della classificazione tariffaria.
Obbligo e finalità della registrazione
L’articolo 1, paragrafo 1, ordina alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri dell’Unione.
La registrazione non istituisce immediatamente un dazio antidumping. La sua funzione è preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora, al termine dell’inchiesta, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal diritto dell’Unione. Le condizioni per la riscossione retroattiva saranno esaminate, se del caso, nel successivo regolamento istitutivo dei dazi definitivi.
Durata della misura
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, la registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 2.
Possibili dazi antidumping
L’importo di eventuali dazi futuri dipenderà dai risultati dell’inchiesta antidumping e non è determinato dal regolamento di registrazione. La Commissione chiarisce che le stime contenute nella denuncia hanno carattere esclusivamente informativo.
Per il periodo dal 1º ottobre 2024 al 30 settembre 2025, la denuncia indicava:
- margini di dumping stimati tra il 62% e il 103%;
- un livello di eliminazione del pregiudizio stimato tra il 290% e il 310%.
In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, l’eventuale dazio sarebbe normalmente fissato al livello inferiore tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. Tuttavia, qualora l’inchiesta accerti distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, e risulti che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping, secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter.
La Commissione precisa che, nella fase considerata, non è possibile stimare l’importo dei futuri dazi. Le percentuali riportate nella denuncia non possono quindi creare affidamento sul livello effettivo dei dazi eventualmente applicabili.
Implicazioni operative per importatori e operatori doganali
Le importazioni rientranti nella descrizione del prodotto e originarie della Cina devono essere considerate ai fini della registrazione doganale per tutta la durata della misura. Gli importatori e i loro rappresentanti doganali devono verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle merci importate, l’origine cinese e la classificazione tariffaria indicata, tenendo conto che i codici riportati non hanno valore definitivo.
La registrazione può esporre le importazioni effettuate nel periodo rilevante al rischio di una successiva riscossione retroattiva di dazi antidumping, ma tale riscossione dipende dall’esito dell’inchiesta e dall’adozione di un eventuale regolamento definitivo. Il presente regolamento, pertanto, non quantifica né rende esigibile alcun dazio antidumping.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e produce, da tale momento, gli effetti necessari all’attivazione della registrazione doganale prevista dall’articolo 1.
Disposizioni principali
Prodotto soggetto a registrazione
Sono soggette a registrazione le scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro e i relativi componenti, ossia montanti in acciaio con due superfici di collegamento piane e travi in acciaio prive di connettori saldati per il collegamento ai montanti, qualora la scaffalatura comprenda uno di tali componenti, con o senza ripiani e indipendentemente dal materiale dei ripiani. Il prodotto è originario della Repubblica popolare cinese ed è attualmente classificato ai codici NC ex 9403 20 80 ed ex 9403 99 10, corrispondenti ai codici TARIC 9403 20 80 20 e 9403 99 10 20.
Obbligo di registrazione doganale
L’articolo 1, paragrafo 1, incarica le autorità doganali di adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
Finalità e possibili dazi retroattivi
La registrazione è volta a garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa applicabile. Le condizioni concrete saranno valutate, se del caso, nel regolamento che istituisce i dazi definitivi.
Durata della registrazione
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, la registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Stato dell’inchiesta e stime indicative
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 10 giugno 2026 a seguito di una denuncia presentata il 27 aprile 2026 da un comitato rappresentativo di produttori dell’Unione. La denuncia stimava margini di dumping dal 62% al 103% e un livello di eliminazione del pregiudizio dal 290% al 310% per il periodo dal 1º ottobre 2024 al 30 settembre 2025. Tali percentuali sono esclusivamente indicative e non costituiscono una previsione dell’importo effettivo dei dazi.
Determinazione dei futuri dazi
In via ordinaria, l’eventuale dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Qualora siano accertate distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, e un dazio inferiore non sia sufficiente a eliminare il pregiudizio, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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