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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28346/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per furto di gas, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'essere commesso su beni esposti alla pubblica fede. Hanno impugnato la sentenza sostenendo, in sintesi: (1) che la novella introdotta dal d.lgs. 150/2022 ha trasformato il reato in perseguibile a querela di parte, pertanto il procedimento è divenuto improcedibile in mancanza di validissima querela; in atti era presente solo una denunzia sottoscritta da un addetto alla distribuzione del gas (Agostino Consiglio) che, secondo i ricorrenti, non era legittimato a manifestare la volontà punitiva; (2) difetto di motivazione della Corte di appello in relazione all'esclusione della recidiva e al diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava improcedibile per mancanza della querela valida. Motivazione: (a) il d.lgs. 150/2022 ha modificato l'art. 624 c.p. rendendo il delitto perseguibile a querela di parte; trattandosi di norma di favore, la modifica si applica anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore; (b) la querela/d denuncia in atti non possedeva i requisiti necessari: il sottoscrittore (addetto alla distribuzione) non risultava avere una relazione di fatto con la cosa tale da conferire la qualifica di "persona offesa" secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità; il dubbio sulla legittimazione deve favorire l'imputato; (c) la Corte ha inoltre verificato l'eventuale sopravvenienza della querela nel termine transitorio (art. 85) e ha riscontrato, dopo accertamento presso la Procura, che non risultava presentata alcuna querela entro il termine utile. Per questi motivi la sentenza è annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i) e modifica art. 624 c.p.)

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)"

    La novella ha trasformato il reato di furto (art. 624 c.p.) in perseguibile a querela di parte salvo specifiche eccezioni; essendo norma favorevole rispetto al precedente regime di procedibilità, è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio normativo utilizzato per governare il rapporto tra leggi successive che incidono sulla procedibilità: una disposizione di favore relativa alla condizione di procedibilità si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 85, comma 1 (disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

    Prevede la possibilità per la persona offesa di manifestare la volontà punitiva entro un termine transitorio (nella fattispecie entro il 30/03/2023) qualora la procedibilità sia mutata in senso favorevole; la Corte ha verificato e constatato l'assenza di querela nel termine.

  • Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)

    Giurisprudenza che ammette come "persona offesa" anche il soggetto che abbia una relazione di fatto con la cosa (possesso o potere di utilizzarla/gestirla), anche in assenza di un titolo giuridico formale; la Corte qui afferma però che tale rapporto di fatto deve risultare dagli atti e, in mancanza di prova sufficiente, il dubbio giova all'imputato.

  • Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008 (Calabrò e altri)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che l'esistenza della condizione di procedibilità, quando introdotta successivamente, deve essere verificata anche per reati commessi anteriormente alla modifica normativa.

  • Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Richiamata per mostrare coerenza dell'orientamento sulle modifiche del regime di procedibilità e sulla loro applicazione; supporta il criterio di applicazione della norma di favore ai reati anteriori all'entrata in vigore.

Massime di principio

  • Quando una normativa sopravvenuta rende un reato perseguibile a querela di parte, tale regime favorevole si applica anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore; il giudice deve però accertare l'effettiva sussistenza di una querela valida.
  • La semplice denunzia sottoscritta da un addetto o dipendente dell'ente danneggiato non è automaticamente equivalente a una querela valida: occorre verificare che il sottoscrittore abbia la qualifica di "persona offesa" in senso sostanziale (relazione di fatto con la cosa, potere di gestione/uso), secondo i criteri della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • In presenza di dubbi sull'esistenza o sulla validità della condizione di procedibilità, il principio di favore per l'imputato impone l'interpretazione liberatoria: il dubbio rileva e può determinare l'improcedibilità del reato.
  • Prima di procedere a giudizio, l'accusa deve documentare con chiarezza la legittimazione della parte offesa a proporre querela; la difesa deve controllare gli atti per verificare l'esistenza e la validità della querela e, se assente, può chiedere l'annullamento per improcedibilità.
  • Se la legge prevede un termine transitorio per la manifestazione della volontà punitiva a seguito di una modifica del regime di procedibilità, il giudice deve accertare se entro quel termine la persona offesa abbia esercitato la querela; l'assenza di tale manifestazione può determinare l'improcedibilità.

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