Cassazione Penale, Ordinanza n. 01554/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non potevano escludersi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per omesso versamento dell'IVA, deducendo: 1) violazione degli artt. 10-ter d.lgs. 74/2000, 43, 45 e 47 c.p., sostenendo profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito e, in sostanza, chiedendo una nuova valutazione delle risultanze istruttorie; 2) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., contestando la conferma del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione di una più favorevole valutazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato congruamente la misura della pena in rapporto alla gravità della condotta e alle considerevoli somme non versate.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del reato di omesso versamento dell'IVA oggetto di condanna e del primo motivo di ricorso.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare l'elemento soggettivo della fattispecie, senza specificità nel ricorso.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la censura sia stata ritenuta specifica o fondata.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la censura sia stata ritenuta specifica o fondata.
Richiamato per contestare il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Richiamato per contestare la valutazione giudiziale della gravità del fatto e della misura della pena.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione delle risultanze istruttorie o del merito della decisione, poiché il controllo della Corte di cassazione è limitato alla correttezza giuridica e alla tenuta logica della motivazione.
- La motivazione sulla pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo congruo e non manifestamente illogico, della adeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità del fatto e all'entità delle somme non versate.
- La doglianza sulla determinazione della pena o sul mancato favore per l'imputato è manifestamente infondata se si risolve in una diversa valutazione di circostanze già apprezzate dal giudice di merito senza evidenziare vizi logici o giuridici decisivi.
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