Cassazione Civile, Ordinanza n. 22656/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'adesione del controricorrente. Verificata la sussistenza dei requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione. Non sono state poste spese, in considerazione dell'adesione alla rinuncia da parte del controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da uno studio legale associato per il pagamento di compensi professionali relativi ad attività difensiva svolta a favore della società ingiunta nell'ambito di un recupero crediti. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma l'opposizione è stata rigettata sia in primo grado sia in appello. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino la società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, dei quali il testo non riporta il contenuto specifico. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; il controricorrente ha aderito alla rinuncia e alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti di forma e di sottoscrizione richiesti dalla norma; in presenza di tali requisiti la Corte può dichiarare l'estinzione del processo.
La rinuncia validamente proposta e, nel caso concreto, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese in presenza di adesione alla compensazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata dal difensore munito di procura speciale e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del processo di legittimità.
- L'adesione del controricorrente alla rinuncia consente di escludere la pronuncia sulle spese, quando le parti concordino sulla compensazione.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia rituale, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia.
Come è indicizzato
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