Cassazione Penale, Ordinanza n. 11279/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 27 giugno 2024. Dal testo emerge che la sentenza di merito riguardava una condotta di resistenza contestata all'imputato; il ricorso riproduceva profili di censura già esaminati e respinti nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche, anche quanto all'idoneità offensiva della condotta e al dolo che l'aveva sorretta.
Norme richiamate
Richiamato come base per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già dedotte e specificamente esaminate e disattese nei gradi di merito.
- La motivazione della sentenza impugnata resiste al sindacato di legittimità quando sia coerente, puntuale rispetto alle doglianze difensive, sorretta da corretto argomentare giuridico e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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