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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13336/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una comunicazione di iscrizione ipotecaria riferita a cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto del ricorso originario. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 per non essere stata rilevata la tardiva costituzione in giudizio dell'appellante, avvenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del ricorso; con il secondo ha lamentato la mancata rilevazione della non conformità tra la copia del ricorso depositata e quella notificata; con il terzo ha censurato ultrapetizione e omessa pronuncia in relazione al disconoscimento della copia della comunicazione preventiva e dell'avviso di ricevimento prodotti in appello; con il quarto ha contestato la condanna alle spese, invocando gli artt. 24 e 111 Cost. e l'art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel processo tributario, quando la notificazione dell'atto avvenga direttamente a mezzo posta, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione. Nel caso concreto l'appello dell'agente della riscossione era stato depositato oltre tale termine, sicché era inammissibile. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito, dichiarando inammissibile l'appello dell'agente della riscossione e rilevando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'agente della riscossione, con condanna anche dell'agenzia fiscale per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante che notifichi direttamente l'atto a mezzo posta decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione; il deposito tardivo rende l'appello inammissibile e la relativa eccezione è rilevabile d'ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 149 c.p.c.

    La regola del perfezionamento della notificazione per il notificante alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario è richiamata solo per escluderne l'applicazione alla tempestività del deposito del ricorso.

  • art. 4, comma terzo, L. 20 novembre 1982 n. 890

    La disciplina del perfezionamento della notificazione è richiamata per chiarire che non incide sul diverso problema della tempestività del deposito dell'atto.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato in via comparativa per affermare che il principio sul perfezionamento della notifica non vale a spostare il termine di deposito dell'impugnazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla doglianza sulle spese, ma non è decisivo perché il motivo è assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla doglianza sulle spese, ma non è decisivo perché il motivo è assorbito.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla doglianza sulle spese, ma non è decisivo perché il motivo è assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'impugnazione sia notificata direttamente a mezzo posta, il termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, non dalla sua spedizione.
  • La tardiva costituzione dell'appellante nel processo tributario determina l'inammissibilità dell'appello ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Il principio di anticipazione degli effetti della notificazione per il notificante non si estende al diverso profilo della tempestività del deposito dell'atto introduttivo o dell'impugnazione.
  • Quando il motivo accolto comporta la definizione completa della controversia in diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando inammissibile l'impugnazione tardiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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