Cassazione Civile, Ordinanza n. 17189/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia reciproca ai ricorsi principale e incidentale. La Corte ha rilevato che gli atti di rinuncia rispettavano i requisiti dell'art. 390 c.p.c. e, in presenza di adesione alle rinunce, ha applicato l'art. 391 c.p.c., ultimo comma, disponendo che non vi fosse pronuncia sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società YU.PI s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 5274/2017. La società F.lli Pedrinelli s.r.l. si è costituita con controricorso e ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti ricorrenti hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi e hanno aderito alla rinuncia di controparte. Gli intimati Luigi Paolino e Zurich Insurance Public Limited Company non hanno svolto difese. La Corte ha verificato la ritualità delle rinunce ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e, preso atto dell'adesione reciproca, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione senza statuire sulle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve rispondere ai requisiti previsti dalla norma; la Corte ne ha verificato la regolarità formale.
In presenza di adesione alle rinunce non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata nel rispetto dei requisiti di legge, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale siano oggetto di rinuncia con adesione reciproca, la Corte dichiara l'estinzione del processo di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia aderita, non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
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