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Sentenza

Sentenza del 29/06/2020 n. 3504 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Definizione agevolata - avvisi di accertamento - notifica - termini dell'Amministrazione finanziaria - sospensione - decadenza - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2001, con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione ricavi non dichiarati per euro 125.664.000, oltre IVA. Il ricorso era stato accolto dalla sentenza di primo grado n. 777/11/12 del 15/11/2012, che aveva ritenuto l'avviso decaduto perché notificato oltre il termine ordinario, indicato al 31/12/2006. L'Agenzia ha appellato sostenendo che operasse la proroga biennale prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002. Ha inoltre rilevato che la società avrebbe potuto accedere alla definizione agevolata per il 2001: il verbale di constatazione del 3/12/2001 non lo impediva, poiché non era stata attivata la procedura di definizione prevista dagli artt. 15 e 16 della stessa legge. In via preliminare, la società aveva eccepito (o comunque era in discussione) la regolarità della notifica dell'appello presso il precedente difensore: la Corte ha verificato che la società aveva eletto domicilio presso il suo studio, che non risultavano né una nuova nomina né la revoca o modifica dell'elezione di domicilio, e ha quindi ritenuto valida la notifica.

La decisione

La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e annullato la sentenza di primo grado, confermando l'avviso impugnato. Ha ritenuto rituale la notifica dell'appello presso il domicilio eletto dalla società, non risultando una diversa elezione o la nomina di un nuovo procuratore. Nel merito, la proroga biennale dell'art. 10 della legge n. 289/2002 era applicabile, poiché la società avrebbe potuto avvalersi della definizione agevolata per il periodo d'imposta 2001; il verbale di constatazione non escludeva tale possibilità, non essendo stata attivata la procedura degli artt. 15 e 16. Di conseguenza, la notifica dell'avviso, effettuata il 17/9/2007, è stata giudicata tempestiva. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento, derivante dalla verifica della Guardia di Finanza e dalla ricostruzione analitico-induttiva. La società è stata condannata alle spese di lite per euro 2.500, oltre accessori, di cui euro 1.000 riferiti al primo grado.

Norme richiamate

  • Art. 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Detta norma, infatti, prevedeva la proroga di due anni dei termini per la notifica degli atti di accertamento nei confronti di tutti i contribuenti che avrebbero potuto avvalersi delle procedure per la definizione agevolata.

    La proroga biennale dei termini di accertamento opera anche a favore dell'Amministrazione quando il contribuente avrebbe potuto accedere alla definizione agevolata. Per il periodo d'imposta 2001 la possibilità sussisteva, in quanto il termine per presentare la dichiarazione scadeva entro il 31 ottobre 2002; il verbale di constatazione non la escludeva, non essendo stata attivata la procedura di definizione richiamata dalla Corte.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento impugnato consegue a processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 3/12/2001 con riferimento all'anno fiscale di accertamento operato ai sensi dell'art. 39 comma I lett. d) D.P.R. 600/73 con procedura analitico-induttiva.

    La disposizione è indicata come base del metodo analitico-induttivo seguito nell'accertamento. La Corte, ritenuta tempestiva la notifica, ha confermato la legittimità dell'atto derivante dalla verifica della Guardia di Finanza e dalla conseguente ricostruzione delle condizioni reddituali.

Massime di principio

  • Quando il contribuente avrebbe potuto avvalersi di una procedura di definizione agevolata contemplata dall'art. 10 della legge n. 289/2002, il termine di notifica degli accertamenti è prorogato di due anni. La proroga può quindi rendere tempestivo un avviso notificato oltre il termine ordinario.
  • La presenza di un processo verbale di constatazione non esclude, da sola, la possibilità di accedere alla definizione agevolata: occorre verificare se sia stata attivata una specifica procedura di definizione che, nel caso deciso, non risultava avviata.
  • La rinuncia al mandato del difensore non modifica automaticamente il domicilio eletto dalla parte. Se non risulta una nuova nomina né la revoca o modifica dell'elezione di domicilio, la notificazione presso il domiciliatario può essere ritenuta valida.
  • La proroga dei termini e la conseguente tempestività della notifica risolvono la questione della decadenza, ma non sostituiscono l'esame della legittimità sostanziale dell'accertamento; in questa controversia la Corte ha confermato anche la legittimità della ricostruzione analitico-induttiva.

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