Sentenza del 22/09/2015 n. 4023 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Vizio di motivazione - Motivazione per relationem - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento per vizio di motivazione, sostenendo che l'atto fosse motivato per relationem mediante il richiamo ad altri atti o documenti senza riprodurne adeguatamente il contenuto essenziale.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212/2000, la motivazione per relationem è ammissibile, purché l'avviso riproduca il contenuto essenziale degli atti richiamati, individuandone oggetto, contenuto e destinatari, e consenta al contribuente e al giudice di individuare con precisione le parti dell'atto richiamato che sostengono la decisione. Nel caso esaminato, non è stato riconosciuto il dedotto vizio di motivazione.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per relationem mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti e documenti.
La motivazione per relationem è legittima se l'atto impositivo riproduce il contenuto essenziale del documento richiamato e consente al contribuente e al giudice di comprendere e verificare le ragioni della pretesa fiscale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può richiamare altri atti o documenti senza riprodurli integralmente, ma deve riportarne gli elementi essenziali e indicare in modo preciso dove si trovano le informazioni utilizzate per motivare la pretesa.
- La motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento e di predisporre una difesa effettiva, oltre a permettere al giudice di verificare la fondatezza dell'atto.
- Il vizio di motivazione sussiste se il richiamo è generico, non individua gli atti pertinenti o omette le parti decisive, rendendo impossibile ricostruire il percorso logico e fattuale dell'Amministrazione.
- La contestazione non può fondarsi sul solo fatto che l'avviso sia motivato per relationem: occorre dimostrare che il richiamo non contiene o non rende conoscibili gli elementi necessari a comprendere la pretesa.
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