Sentenza del 22/09/2015 n. 484 - Comm. Trib. Prov. Varese
Compensi professionali corrisposti ad amministratore di società - Delibera assemblea dei soci - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione dei compensi è stata negata perché mancava una preventiva e specifica deliberazione assembleare. L'approvazione del bilancio non è sufficiente a integrare una delibera implicita sui compensi degli amministratori. Pertanto, il recupero fiscale dell'Amministrazione finanziaria è stato confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità fiscale dei compensi pagati agli amministratori della società ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, oggi art. 95, comma 5. La società sosteneva che i compensi potessero ritenersi validamente deliberati anche implicitamente mediante l'approvazione del bilancio. La Corte ha invece ritenuto necessario che il compenso fosse preventivamente e specificamente determinato dall'assemblea dei soci, secondo le regole del Codice civile.
Norme richiamate
Art. 62, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, oggi art. 95, comma 5, TUIR
I compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti
La norma consente la deduzione per cassa dei compensi agli amministratori, ma soltanto se il compenso è stato preventivamente e specificamente deliberato dall'assemblea dei soci.
Codice civile, disciplina dei compensi degli amministratori
La determinazione del compenso richiede il rispetto delle regole civilistiche sulla competenza dell'assemblea e sulla specificità della deliberazione. L'approvazione del bilancio non equivale a una delibera assembleare implicita di attribuzione del compenso.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente i compensi degli amministratori, è opportuno che esista una delibera assembleare preventiva, espressa e specifica, con indicazione dell'importo o dei criteri obiettivi di determinazione.
- La sola indicazione del compenso nel bilancio, o la sua approvazione da parte dell'assemblea, non sostituisce la specifica deliberazione richiesta.
- La documentazione societaria deve dimostrare sia la competenza dell'organo deliberante sia la data anteriore alla corresponsione del compenso.
- In assenza di una valida delibera preventiva, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione anche se il compenso è stato effettivamente pagato e contabilizzato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 set 2015Sentenza del 22/09/2015 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 set 2015Sentenza del 22/09/2015 n. 281 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 set 2015Sentenza del 22/09/2015 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 22 set 2015Sentenza del 22/09/2015 n. 665 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 22 set 2015Sentenza del 22/09/2015 n. 1766 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 set 2015Sentenza del 22/09/2015 n. 4020 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →