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Sentenza

Sentenza del 22/09/2015 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento n. 820 del 27 ottobre 2005, con cui le veniva richiesto il pagamento di 1.691,44 euro per l'imposta sulla pubblicità relativa a cartelli recanti il proprio marchio e la dicitura "Rent a Car", collocati nei parcheggi dell'aeroporto. Sosteneva che i cartelli avessero una funzione esclusivamente informativa e segnaletica, destinata a consentire ai clienti di individuare l'area riservata al ritiro e al ricovero delle vetture già noleggiate, e non una funzione promozionale. Invocava inoltre l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 507/1993 e contestava la validità dell'avviso per asserita omessa indicazione dell'autorità competente per il ricorso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, annullando l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che i cartelli, collocati in aree recintate e separate, fossero destinati principalmente a orientare i clienti dell'autonoleggio e costituissero quindi segnaletica o insegne di esercizio, non messaggi pubblicitari soggetti a imposta. Il Collegio ha precisato che, quando manca un contenuto pubblicitario, l'imposta non è dovuta per carenza del presupposto impositivo; l'esenzione prevista per la pubblicità inerente all'attività delle imprese di trasporto opera invece solo quando il messaggio sia effettivamente pubblicitario. Le altre questioni sono state dichiarate assorbite. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    presupposto dell'imposta costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari

    L'imposta comunale sulla pubblicità presuppone la diffusione di un messaggio avente contenuto pubblicitario. La mera funzione informativa o segnaletica, priva di finalità promozionale, non integra il presupposto del tributo.

  • Art. 17, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto

    La disposizione prevede un'esenzione per determinati messaggi pubblicitari inerenti all'attività dell'impresa di trasporto. Tuttavia, se il mezzo ha una funzione meramente indicativa e non pubblicitaria, l'assenza di imposta deriva prima ancora dalla mancanza del presupposto impositivo.

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    indicazione dell'atto impugnabile e dell'autorità competente

    La contestazione relativa all'omessa indicazione della Commissione tributaria competente non è stata decisiva, anche perché l'avviso indicava comunque la possibilità di proporre ricorso e la società ha instaurato regolarmente il giudizio.

  • Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo

    La doglianza relativa alla motivazione e alle indicazioni contenute nell'avviso è rimasta assorbita dall'accoglimento dell'appello per insussistenza del presupposto dell'imposta.

  • Art. 92, comma 2, del codice di procedura civile

    compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni

    In ragione della novità della questione, le spese dei giudizi sono state integralmente compensate tra le parti.

Massime di principio

  • Per stabilire se un cartello sia soggetto all'imposta sulla pubblicità occorre valutarne la funzione concreta, il contenuto e il contesto di collocazione, non soltanto la presenza del marchio dell'impresa.
  • La segnaletica destinata a permettere ai clienti già acquisiti di individuare una sede, un parcheggio o un'area di servizio può essere considerata informativa o insegna di esercizio, e non pubblicitaria, se non contiene messaggi promozionali o sollecitazioni rivolte ad acquisire nuova clientela.
  • La collocazione in un'area recintata, separata dai percorsi ordinari e destinata agli utenti del servizio costituisce un elemento rilevante per escludere la finalità pubblicitaria, soprattutto quando i cartelli servono a identificare il punto di ritiro o riconsegna del servizio.
  • La semplice indicazione del marchio o della denominazione commerciale non determina automaticamente l'imponibilità: è necessario verificare se il messaggio promuova l'attività oppure svolga una funzione meramente identificativa e orientativa.
  • L'esenzione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 507/1993 presuppone comunque l'esistenza di un messaggio pubblicitario; se il messaggio è puramente segnaletico, l'imposta è esclusa per mancanza del presupposto impositivo, non necessariamente per applicazione dell'esenzione.
  • La valutazione dipende dalle circostanze concrete e dalla documentazione, in particolare fotografie, planimetrie, accessibilità dell'area, destinatari del messaggio, testo utilizzato e rapporto tra il cartello e il luogo o servizio segnalato.

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