Sentenza del 22/09/2015 n. 1766 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Abuso del diritto - conferimento d'azienda con esclusione di proprietà intellettuale - non sussiste. Ristrutturazione societaria - assenza di risparmio d'imposta - abuso del diritto - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato come abuso del diritto una riorganizzazione infragruppo consistente nel conferimento dell'azienda da parte della società controllante alla società controllata, con esclusione dal conferimento della titolarità di alcune proprietà intellettuali qualificate. Tali beni immateriali erano rimasti presso la controllante ed erano stati concessi alla controllata mediante licenza, a fronte del pagamento di royalties. Secondo la contestazione, la struttura avrebbe potuto essere stata realizzata principalmente per ottenere un indebito vantaggio fiscale.
La decisione
La contestazione di abuso del diritto è stata ritenuta infondata. La scelta di mantenere la proprietà intellettuale presso la società conferente e di concederla in licenza alla società conferitaria è stata considerata legittima, in quanto riconducibile a una fisiologica ristrutturazione societaria e non priva di valide ragioni economiche. Inoltre, non è emerso un significativo risparmio d'imposta: le royalties dedotte dalla controllata risultavano imponibili in capo alla controllante residente. Pertanto, l'operazione non è stata riqualificata come abusiva.
Norme richiamate
Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La norma disciplina, tra l'altro, la competenza e l'inerenza dei componenti negativi e positivi di reddito. Nel caso concreto, il pagamento delle royalties da parte della controllata e la relativa imponibilità presso la controllante residente sono stati valutati nel contesto della riorganizzazione e dell'assenza di un effettivo vantaggio fiscale indebito.
Massime di principio
- Il mantenimento della titolarità della proprietà intellettuale presso la società conferente, con successiva concessione in licenza alla società conferitaria, non integra di per sé abuso del diritto, se la struttura è coerente con l'organizzazione economica del gruppo e presenta valide ragioni extrafiscali.
- L'abuso del diritto richiede un vantaggio fiscale indebito e non può essere desunto dalla sola esistenza di una soluzione fiscalmente più efficiente o dalla scelta di non trasferire determinati beni nell'ambito di un conferimento.
- Quando il costo dedotto da una società del gruppo costituisce un ricavo imponibile per un'altra società residente, l'operazione tende a non produrre un significativo risparmio d'imposta complessivo; questo elemento può escludere o indebolire la contestazione di abuso.
- La valutazione deve essere complessiva e sostanziale: occorre verificare l'effettivo vantaggio fiscale, le ragioni economiche dell'operazione, la coerenza della licenza con l'attività svolta e la corretta tassazione dei relativi flussi.
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