Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28463/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'attribuzione dell'aggravante "persone riunite" contestata in relazione al reato di estorsione (capo 4). Il ricorrente deduce che le sentenze di merito non hanno indicato un singolo episodio che dimostri la compresenza simultanea di almeno due soggetti nel luogo della violenza/minaccia e contesta che gli sia stata attribuita l'aggravante come concorrente morale/istigatore senza prova della simultanea presenza di più persone.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto in termini generici e per ragioni non consentite dall'ordinamento. La Corte ha ritenuto infondata la censura difensiva, confermando che le fonti di prova (lesioni riferite nelle intercettazioni e deposizione di testimone) giustificano la ricostruzione di un'aggressione compiuta da più soggetti e che l'aggravante può sussistere anche a titolo di concorso morale per istigazione nei confronti di chi risultava assente materialmente. È stato inoltre richiamato il limite del rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen.: esso tutela solo errori di percezione immediatamente e oggettivamente rilevabili (svista/equivoco) e non consente di impugnare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è limitato agli errori di percezione immediatamente e oggettivamente verificabili (svista o equivoco). Non è utilizzabile per contestare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.

  • Ordinanza Sez. 6 n. 2945 del 25/11/2008 (Rv. 242689)

    Giurisprudenza richiamata per affermare il limite del rimedio per errore di fatto rispetto ai giudizi di valutazione.

  • Ordinanza Sez. U n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni, Rv. 263686)

    Conferma che se la causa dell'errore non è identificabile in una semplice errata percezione ma comporta valutazioni, si tratta di errore di giudizio escluso dall'art. 625-bis.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per errori di fatto di carattere percettivo immediatamente verificabili (svista/equivoco) e non per contestare valutazioni probatorie o giuridiche delle corti.
  • Per contestare l'attribuzione dell'aggravante 'persone riunite' è necessario indicare specifici elementi di fatto che dimostrino l'assenza della compresenza simultanea di più soggetti; deduzioni generiche sono inammissibili.
  • L'aggravante può essere riconosciuta anche nei confronti di chi abbia operato come concorrente morale o istigatore, anche se materialmente non presente, se le fonti di prova consentono di ricostruire un'azione violenta attuata da più soggetti su istigazione.
  • In sede di impugnazione straordinaria va distinta la critica a un mero errore di percezione (ammissibile) dalla critica a valutazioni probatorie o interpretazioni che richiedono un riesame del merito (inammissibile).
  • Le censure difensive devono essere specifiche e circostanziate: attacchi generici alla ricostruzione probatoria vengono ritenuti improcedibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.