Cassazione Penale, Sentenza n. 35177/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia del 26 maggio 2026, che aveva respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del profitto ipotizzato come derivante da truffe ai danni dello Stato nella gestione fraudolenta degli incentivi fiscali del c.d. superbonus; il vincolo riguardava anche l’illecito amministrativo dipendente da reato contestato a una società ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 231/2001. I ricorrenti denunciavano, in sintesi: motivazione apparente sul fumus, sull’elemento soggettivo e sulla consapevolezza della falsità delle asseverazioni; mancata individuazione del profitto, della quota attribuibile a ciascun indagato, dei presupposti per la confisca per equivalente e del rapporto tra valore dei beni e profitto; omessa risposta alle contestazioni tecniche sulla distinzione tra sisma-bonus ed ecobonus/superbonus e sui calcoli del credito fiscale, anche rispetto alla consulenza difensiva; insufficiente dimostrazione dei ruoli di amministratore di fatto, prestanome e concorrente, della partecipazione alla formazione e utilizzazione delle fatture e dell’accordo con i professionisti; carenze nella verifica della falsità delle fatture e dell’effettivo stato dei lavori nei condomìni indicati, compresi i lavori asseritamente eseguiti o ultimati e l’interruzione del cantiere di Foligno; insufficiente motivazione sul periculum in mora e sull’incapienza del patrimonio societario; e motivazione apodittica sulla responsabilità amministrativa dell’ente e sull’assenza di adeguati controlli organizzativi. Il 2 settembre 2026 i tre indagati hanno personalmente rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in conseguenza della rinuncia personale presentata dai tre indagati il 2 settembre 2026. Non ha quindi esaminato nel merito i motivi relativi al fumus del reato, alla misura e ai presupposti del sequestro, né alla responsabilità dell’ente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione assunta il 17 settembre 2026.
Norme richiamate
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata.
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può conseguire anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui fissata in 1.000 euro.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione presentata personalmente dagli indagati determina, nel caso deciso, la dichiarazione di inammissibilità senza esame nel merito delle censure proposte.
- Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali; se la causa di inammissibilità è stata determinata con profili di colpa, può essere condannato anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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