Cassazione Penale, Ordinanza n. 19847/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena riferita a una precedente sentenza di condanna. Deduceva, in sostanza, che la propria istanza fosse stata travisata, poiché mirata al riconoscimento della continuazione e delle misure alternative alla detenzione. La Corte, però, non esamina nel merito tali doglianze perché rileva un vizio originario del ricorso: esso è stato proposto personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 613 c.p.p., senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura, rilevando che il ricorso per cassazione, proposto personalmente dal condannato dopo il 3 agosto 2017, doveva essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente
dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, non essendo più sufficiente la proposizione personale della parte
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando ne ricorrono i presupposti
ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., eliminando la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
viene richiamata come precedente di legittimità a sostegno del principio secondo cui il ricorso personale dopo la riforma è inammissibile se non sottoscritto da difensore cassazionista
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto successivamente al 3 agosto 2017 deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte non è più sufficiente.
- L'inosservanza del requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile senza formalità di procedura.
- Quando l'inammissibilità dipende da una violazione processuale imputabile alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Se il ricorso è inammissibile per difetto originario di validità formale, la Corte non entra nel merito delle doglianze relative al travisamento della richiesta o al contenuto del provvedimento impugnato.
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