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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29158/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché fondato su un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha disposto la definizione "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, per legge, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato aveva ottenuto dal G.U.P. del Tribunale di Fermo l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per un reato in materia di stupefacenti, con pena di mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa, sostituita in euro 1.900 di multa. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di "mancanza di motivazione" della sentenza di patteggiamento. La Corte ha rilevato che tale doglianza non rientra tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., perché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso di specie base della sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando e tipizzando i motivi ricorribili contro il patteggiamento nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice oggetto dell'applicazione della pena, relativa a un reato in materia di stupefacenti di lieve entità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • La deduzione di mera mancanza di motivazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. non è, di per sé, motivo consentito di ricorso per cassazione, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è proposto per un motivo non consentito, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, il controllo della Corte è circoscritto ai soli vizi che incidono sulla volontà negoziale, sulla corrispondenza tra richiesta e decisione, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto e sulla legalità della pena o della misura di sicurezza.

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MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
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