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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17753/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo sulla prescrizione e l'indeducibilità degli ulteriori motivi perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitavano a riproporre questioni già dedotte in appello. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/06/2024. Con il primo motivo ha dedotto l'estinzione dei reati per prescrizione, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva indicato plurime cause di rinvio delle udienze con conseguente sospensione del decorso prescrizionale. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato profili già dedotti in appello e disattesi dalla Corte territoriale, concernenti il criterio di determinazione della competenza per territorio e le ragioni dell'applicazione dell'aggravante contestata; anche tali motivi sono stati ritenuti indeducibili perché meramente reiterativi delle censure di merito già esaminate e respinte.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorso che deduce la prescrizione deve confrontarsi specificamente con gli elementi della motivazione di merito che escludono o sospendono il decorso del termine; in mancanza, la doglianza è generica e non scrutinabile favorevolmente.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso per cassazione non possono risolversi nella mera reiterazione delle censure già dedotte in appello, ma devono confrontarsi con la decisione impugnata e indicare specifici vizi denunciabili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione dell'estinzione del reato per prescrizione è inammissibile o comunque non scrutinabile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che abbia indicato cause di sospensione o rinvio incidenti sul decorso del termine.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentita la mera riproposizione di motivi già devoluti in appello e disattesi dal giudice di merito: è necessario censurare specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Le doglianze sulla competenza territoriale e sull'applicazione di circostanze aggravanti, se formulate in modo solo reiterativo e privo di effettiva critica alla motivazione della decisione di merito, sono indeducibili in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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