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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32791/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 2/11/2020 con cui la Corte di appello di Salerno revocava la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 26/01/2017, ritenendo che il beneficio fosse stato concesso per la terza volta in violazione dell'art. 164 c.p., in quanto il prevenuto aveva già ottenuto il medesimo beneficio con sentenze irrevocabili del 5/05/2012 e del 25/11/2012. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 164 e 168 c.p., sostenendo che la revoca da parte del giudice dell'esecuzione può essere disposta solo se le cause ostative non erano note al giudice della cognizione che concesse il beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione, pur richiamando il principio di diritto, non lo avesse applicato correttamente: dall'ordinanza risultava che la Corte di appello che concesse il beneficio nel 2017 era già a conoscenza delle precedenti concessioni, quindi la revoca non poteva essere disposta. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio conformemente al principio giurisprudenziale richiamato.

Norme richiamate

  • art. 164 codice penale

    L'art. 164 c.p. (quarto comma) vieta la concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative; la giurisprudenza ha precisato che la revoca da parte del giudice dell'esecuzione è possibile solo se tali cause non risultavano documentalmente al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio

  • art. 168 codice penale

    Richiamato nel ricorso; nell'ambito del caso è stato evocato in relazione alle modalità di revoca e alle condizioni previste dalla legge, con la valutazione che la revoca deve rispettare i principi di conoscibilità documentale delle cause ostative da parte del giudice della cognizione

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 37345/2015 - Longo)

    Principio richiamato dalla Corte: il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio e può revocare la sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative solo quando tali cause non risultavano documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione è ammissibile solo se le cause ostative non risultavano documentalmente al giudice della cognizione che ha concesso il beneficio.
  • Il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di primo grado (o del giudice della cognizione) per verificare se le cause ostative fossero note; senza tale verifica la revoca è viziata.
  • Se il beneficio è stato concesso nonostante l'esistenza di precedenti cause ostative ma tali cause erano note al giudice che concesse il beneficio, la revoca è improcedibile.
  • In presenza di revoca disposta senza adeguata istruttoria documentale, il provvedimento è annullabile e la questione deve essere rimessa al giudice dell'esecuzione per nuovo esame conforme al principio di conoscibilità documentale.
  • Difensore e PM dovrebbero documentare chiaramente, nel procedimento di esecuzione, se le cause ostative risultavano o meno agli atti del giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio.

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