Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14675/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo altri dati sulla fattispecie concreta o sul reato originariamente contestato, oltre al fatto che la sentenza impugnata era una decisione di appello che non aveva riconosciuto le attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte di appello di Cagliari del 6 maggio 2024. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza esulava dal proprio sindacato di legittimità, poiché il giudice di merito aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sul punto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica, coerente e puntuale; la doglianza, in tal caso, non supera il controllo di legittimità.

  • cod. pen.

    È richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

Massime di principio

  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge; non può tradursi in una rivalutazione del merito quando il giudice di appello abbia espresso una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche è esterno e non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, se la motivazione è completa e coerente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.