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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00513/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello che, pur dichiarando prescritto il reato urbanistico e revocando l'ordine di demolizione disposto in primo grado, aveva confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Nel ricorso per cassazione deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione, contestando in particolare la valorizzazione della deposizione del teste Ronzulli, parte civile, ritenuta dalla difesa erroneamente utilizzata per smentire la tesi difensiva sull'epoca di realizzazione delle opere abusive. Sosteneva che tale tesi fosse invece supportata dalle risultanze istruttorie, dalle fotografie in atti e dalla relazione del consulente tecnico Inglese, e chiedeva quindi una rivalutazione del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa comparazione delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che il sindacato per manifesta illogicità della motivazione consente solo di censurare una motivazione sostanzialmente priva di logica, non di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, ancorché anch'essa plausibile. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo логico e non contraddittorio circa l'avvenuto livellamento del terreno nei giorni del 2016, idoneo a consentire il deflusso delle acque piovane sul fondo della persona offesa. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente nel contesto della valutazione delle prove; la decisione ribadisce che il giudice di merito è libero nella comparazione degli elementi probatori, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
  • La censura di manifesta illogicità della motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia sostanzialmente priva di logica, contraddittoria in modo evidente o apparente; non basta dedurre che una diversa ricostruzione dei fatti sarebbe ugualmente o più plausibile.
  • Sono inammissibili le doglianze che contestano la persuasività, l'adeguatezza o il rigore della motivazione, quando in realtà mirano solo a sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • In presenza di cause estintive del reato, il proscioglimento penale non spiega effetti di giudicato extrapenale pieno, sicché il giudice civile può rivalutare il fatto ai fini della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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