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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29321/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, mediante ricorso per cassazione, dell'ordinanza del 24/02/2023 del Tribunale del riesame di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Antonio Pacifico avverso il provvedimento di rigetto della declaratoria di perdita di efficacia di una misura cautelare. L'ordinanza aveva ritenuto inapplicabile l'appello per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, c.p.p. Il ricorrente contestava la corretta applicazione di tale norma, sostenendo che la previsione non si estende alle impugnazioni cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il comma 1 ter dell'art. 581 c.p.p. non si applica alle impugnazioni cautelari, le quali seguono un regime proprio e più snello per la "vocatio in iudicium" (basta l'avviso di fissazione dell'udienza camerale e non il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio). La Corte ha richiamato la normativa di delega (art. 1, comma 13, L. n. 134/2021) e l'art. 89, comma 3, D.L. n. 162/2022 (conv. L. n. 199/2022) nonché il quadro dei richiami operati dall'art. 310 c.p.p. e la giurisprudenza (Sez. 4, n. 22140 del 3/5/2023). Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia perché esamini nel merito l'appello cautelare.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.

    deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte ha ritenuto che la previsione non riguardi le impugnazioni cautelari ma solo gli atti di impugnazione nel giudizio di cognizione (appello, ricorso per cassazione e mezzi straordinari) e quindi non può essere estesa per analogia alle impugnazioni cautelari

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame ed i richiami normativi che esso opera; la Corte osserva che l'art. 310 rinvia ad altre disposizioni (art. 309, commi vari) ma non include l'art. 581, confermando l'esclusione di quest'ultimo dal regime cautelare

  • art. 309, comma 4, cod. proc. pen.

    "le forme previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p."

    Dimostra che il legislatore ha previsto modalità specifiche per la formazione del contraddittorio in sede di riesame, richiamando espressamente gli artt. 582 e 583 e non l'art. 581, a conferma di differenti modalità di vocatio in iudicium nell'ambito cautelare

  • art. 1, comma 13, Legge n. 134 del 2021 (Legge delega)

    delimita ai soli atti di appello, di ricorso per cassazione e ai mezzi straordinari di impugnazione la necessità di una previa dichiarazione o elezione di domicilio dell'impugnante

    Usata dalla Corte per interpretare in senso restrittivo la nuova disciplina: la richiesta di dichiarazione/elezione di domicilio era stata pensata per il processo di cognizione e non per le impugnazioni cautelari

  • art. 89, comma 3, D.L. n. 162 del 2022, conv. L. n. 199 del 2022

    "le nuove disposizioni si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso \"sentenze\" pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto"

    Conferma l'ambito applicativo limitato della riforma (processo di cognizione, sentenze) e depone per l'esclusione delle impugnazioni cautelari

  • art. 582 e 583 cod. proc. pen.

    Richiamati come le forme previste per la costituzione del contraddittorio nel riesame; il richiamo a questi articoli (e non all'art. 581) segnala diverse modalità procedurali per le impugnazioni cautelari

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 22140 del 3/5/2023 (En Naji)

    Casi già acquisiti dalla Corte che sottolineano come l'adempimento richiesto dall'art. 581 sia connesso all'assenza nel giudizio di cognizione e ad esigenze (es. durata ragionevole) non pertinenti alla fase cautelare

Massime di principio

  • La disposizione che impone il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1 ter) va interpretata in senso restrittivo e si applica alle impugnazioni nel processo di cognizione (sentenze), non alle impugnazioni cautelari.
  • Le impugnazioni cautelari (es. appello contro provvedimenti cautelari) seguono un regime processuale proprio: per la "vocatio in iudicium" di norma può essere sufficiente l'avviso di fissazione dell'udienza camerale piuttosto che la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
  • Non è ammessa un'estensione analogica, a pena di inammissibilità, di adempimenti previsti per il giudizio di cognizione alle impugnazioni cautelari, salvo chiara previsione normativa.
  • In caso di mancato deposito di una formalità prevista solo per il processo di cognizione, il giudice del riesame non deve dichiarare automaticamente l'inammissibilità dell'appello cautelare: occorre accertare l'effettiva applicabilità della norma al procedimento cautelare.
  • Per valutare l'ammissibilità procedurale di un'impugnazione cautelare conviene sempre controllare i rimandi normativi (es. art. 310 e 309 c.p.p.) per capire quali adempimenti sono realmente prescritti per il riesame.

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