Cassazione Penale, Sentenza n. 17326/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per riciclaggio di parti di veicolo di provenienza delittuosa. I motivi principali erano: (1) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (contestazione del contenuto delle prove dichiarative, in particolare della escussione del teste Lattanzi e di altri testi tecnici), (2) travisamento della prova e della cronologia relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e alla revoca dell'ordinanza che ammetteva il teste D'Orazio (con contestuale acquisizione di una annotazione di p.g.), (3) inosservanza di norme sostanziali e processuali per aver negato le circostanze attenuanti generiche legate alla condotta processuale (contestando inoltre l'entità della pena), e (4) censura sulla dosimetria della sanzione ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: mancata specificità e promiscuità delle censure (vietata l'enunciazione indifferenziata dei vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) e dell'art. 581, comma 1), difetto di autosufficienza del ricorso per mancata allegazione dei verbali dibattimentali e della documentazione richiamata (impossibilità per la Corte di verificare il travisamento dedotto), e inammissibilità delle doglianze riguardanti valutazioni di merito discrezionali sulla rinnovazione della prova e sulla negazione delle attenuanti generiche. Per questi motivi il ricorso è stato respinto quale inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Motivazione resa in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Impedisce la formula indifferenziata e promiscua dei vizi di motivazione; il ricorrente deve specificare se contesta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e indicare le parti coinvolte
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Imposta il requisito di specificità e di esposizione chiara dei motivi di nullità o di ricorso, richiedendo autosufficienza del ricorso (documentazione probatoria quando necessaria)
Norma richiamata in relazione all'ammissione di prove testimoniali; la Corte sottolinea che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se riguarda elementi preesistenti
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito impugnare la motivazione con censure indifferenziate: occorre indicare espressamente se si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità e collegare ciascun vizio alla specifica parte della motivazione impugnata
- Se si deduce il travisamento di dichiarazioni o di atti processuali è essenziale allegare al ricorso i verbali o i documenti rilevanti; la mancata produzione rende il motivo autosufficientemente inammissibile
- Le valutazioni di fatto e le scelte discrezionali del giudice di merito (es. decisione sulla rinnovazione della prova, apprezzamento dei precedenti e della condotta processuale, e dosimetria della pena) sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo profili di manifesta illogicità o violazioni di legge ben specificate
- La contestazione della negazione di circostanze attenuanti richiede la dimostrazione di errori nella valutazione dei presupposti giuridici o nella considerazione di elementi probatori concreti; semplici contestazioni di opportunità motivazionale sono inammissibili
- Per evitare la condanna alle spese e alla ammenda, il ricorso alla Corte di Cassazione deve essere redatto in modo autosufficiente, documentato e rispettoso dei requisiti di specificità previsti dalla legge
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