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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30705/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Un avvocato, già difensore di una parte nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 19531/2021, ha chiesto la correzione di un errore materiale dell'ordinanza perché nel dispositivo era stata disposta la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, benché nel controricorso non fosse stata formulata alcuna specifica istanza di distrazione. La Corte ha verificato che la richiesta di spese contenuta nel controricorso si limitava a domandare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso con conseguenze di legge anche sulle spese, senza domanda autonoma di distrazione. La questione riguardava dunque se la statuizione sulla distrazione potesse essere emendata con il procedimento di correzione di errore materiale.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo fondata la censura perché la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario presuppone un'apposita istanza, mancante nel caso concreto. Ha quindi corretto l'ordinanza originaria sostituendo nel dispositivo le parole "da distrarsi;" con "da attribuirsi alla parte Arena Giuliana". Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, in ragione della sua natura speciale.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale è il rimedio appropriato per emendare una statuizione del dispositivo adottata in assenza del presupposto richiesto, quando l'errore sia riconoscibile dal testo del provvedimento e dagli atti richiamati.

  • art. 288 c.p.c.

    Il procedimento di correzione consente di modificare il provvedimento nei limiti dell'errore materiale, senza necessità di ordinari mezzi di impugnazione.

Massime di principio

  • La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario costituisce ipotesi eccezionale rispetto alla regola della liquidazione delle spese in favore della parte e richiede una specifica istanza.
  • In assenza di domanda di distrazione, la statuizione che attribuisca le spese al difensore può essere emendata con il procedimento di correzione di errore materiale, non mediante impugnazione ordinaria.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si applica il criterio della soccombenza e non va pronunciata condanna alle spese, per la natura meramente emendativa del rimedio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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