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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09959/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile, nel procedimento definito con sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'imputato contro la decisione della Corte di appello di Milano, ha chiesto la correzione dell'errore materiale lamentando la mancata liquidazione delle spese a suo favore nella sentenza di legittimità. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che l'istanza non allegava né deduceva l'effettiva presentazione di una specifica domanda di rifusione delle spese nel giudizio di cassazione; inoltre, dall'archivio dell'udienza risultava depositata solo una memoria dell'imputato e nessuna produzione della parte civile. La questione, quindi, riguardava l'ammissibilità della richiesta di correzione in assenza di prova di una domanda di liquidazione delle spese e in assenza di attività processuale della parte civile nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale proposta dalla parte civile, rilevando che essa era del tutto aspecifica perché non deduceva né documentava la previa formulazione di una richiesta di liquidazione delle spese. Il Collegio ha aggiunto, per completezza, che dall'archivio dell'udienza del 02/10/2025 risultava solo una memoria nell'interesse dell'imputato e nessun atto della parte civile. In conseguenza dell'inammissibilità strutturale dell'istanza, la Corte ha escluso la condanna dell'istante al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 535 c.p.p.

    Richiamato in via indiretta dal principio secondo cui la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se ha formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Non è espressamente indicato nel testo, ma il provvedimento riguarda un'istanza di correzione dell'errore materiale in sede di legittimità; la Corte ne valuta l'ammissibilità in relazione alla sua struttura e all'assenza dei presupposti allegati.

  • art. 130 c.p.p.

    La decisione si colloca nell'alveo della correzione dell'errore materiale, trattata come rimedio autonomo e non sovrapponibile al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità solo se risulta che abbia formulato una specifica domanda di condanna della controparte alla rifusione; in mancanza di tale allegazione, la richiesta è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'istanza di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per introdurre ex post pretese sulle spese processuali se non è dimostrato che la relativa domanda fosse stata effettivamente proposta nel giudizio definito dalla sentenza da correggere.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è necessario che la parte istante deduca e supporti documentalmente il presupposto fattuale su cui fonda la correzione richiesta; la mera allegazione della mancata liquidazione non basta.
  • Se l'istanza è strutturalmente inammissibile, non va disposta la condanna dell'istante alle spese del procedimento incidentale quando il rimedio attivato è autonomo e distinto dal ricorso principale o incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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