Cassazione Civile, Ordinanza n. 07925/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF per l'anno d'imposta 2006. Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con sette motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello, confermando la decisione di primo grado sfavorevole. Prima della decisione, entrambe le parti hanno però rappresentato che il contribuente aveva integralmente definito i carichi di ruolo conseguenti all'avviso oggetto di causa, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata dei carichi di ruolo collegati all'atto impugnato e del conseguente disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura, di natura lato sensu sanzionatoria, opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La misura del doppio contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata; essa opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
IRPEF
L'atto impugnato riguardava un avviso di accertamento relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, entrambe le parti attestano l'integrale definizione della pretesa tributaria oggetto di causa e chiedono la cessazione della materia del contendere, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
- La definizione agevolata della controversia determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con conseguente arresto della decisione sul merito del ricorso.
- Il c.d. doppio contributo unificato, essendo misura di natura sanzionatoria, si applica soltanto nei casi espressamente previsti e non può essere esteso in via analogica alle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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