Cassazione Penale, Ordinanza n. 09911/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. La doglianza dedotta riguardava l'erronea applicazione della recidiva nella determinazione della pena concordata e applicata. La Corte rileva però che, nel caso di sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché la censura proposta non rientra in tali ipotesi, il ricorso è stato ritenuto non consentito.
Norme richiamate
i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge
Nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dalla norma; la censura sull'erronea applicazione della recidiva nella determinazione della pena non rientra tra essi se la pena concordata non è illegale.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è soggetto a motivi tassativi e non può essere utilizzato per contestazioni estranee alle ipotesi indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza relativa alla sola applicazione della recidiva nella determinazione della pena concordata non è deducibile in cassazione quando non si traduca in illegalità della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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