Sentenza n. 6962/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della concessione della cittadinanza italiana motivato dalla presenza di elementi non idonei a escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato ha impugnato il diniego ministeriale, sostenendo che la decisione fosse illogica e contraddittoria perché fondata sulla sua presunta vicinanza all’organizzazione Ahwazi, ritenuta erroneamente pericolosa, mentre tale gruppo sarebbe pacifista, democratico e impegnato nella tutela dei diritti umani. Ha inoltre dedotto il carattere generico e non circostanziato delle informazioni riservate poste a fondamento del diniego, la carenza di istruttoria e di motivazione, un errore di valutazione della propria posizione e una disparità di trattamento rispetto ai familiari, già riconosciuti rifugiati e, in seguito, destinatari della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato aveva disposto un approfondimento istruttorio, chiedendo al Ministero di chiarire le ragioni del diniego anche alla luce della concessione della cittadinanza ai familiari. Il Ministero ha ribadito che erano emersi elementi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica, acquisiti dagli organismi competenti, e che la valutazione era stata confermata dal parere del Consiglio di Stato previsto dalla legge per i dinieghi fondati su ragioni di sicurezza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. Ha affermato che la concessione della cittadinanza è un provvedimento discrezionale, subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico e alla verifica dell’integrazione stabile del richiedente nella comunità nazionale, anche mediante una prognosi sull’assenza di rischi per l’ordine e la sicurezza nazionale. In tale ambito l’Amministrazione può fondarsi su informazioni riservate provenienti dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato e applicare criteri cautelativi e precauzionali. L’obbligo di motivazione è attenuato quando una disclosure integrale delle fonti e dei fatti accertati potrebbe compromettere la segretezza delle investigazioni: il diniego è sufficiente se consente di comprendere l’iter logico seguito, senza dover esporre tutte le fonti informative e le circostanze sottostanti. Nel caso concreto il diniego risultava fondato su ragioni inerenti alla sicurezza nazionale e costituiva un apprezzamento di merito immune da vizi di legittimità; il giudice non poteva sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. Sono stati quindi ritenuti insussistenti i vizi dedotti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, subordinato alla valutazione dell’interesse pubblico e dell’assenza di profili ostativi concernenti la sicurezza della Repubblica.
il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato
Nel procedimento richiamato dal Ministero, il diniego fondato su motivi di sicurezza della Repubblica è adottato in conformità al parere del Consiglio di Stato, ritenuto obbligatorio e vincolante dall’Amministrazione.
Quando il diniego della cittadinanza è fondato su ragioni di sicurezza nazionale e su dati riservati, l’obbligo di motivazione è adeguatamente assolto se il provvedimento rende comprensibile l’iter logico seguito, senza dover indicare tutte le fonti e tutti i fatti posti alla base della valutazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana è espressione di un potere ampiamente discrezionale, esercitato sulla base di una valutazione prognostica sull’integrazione stabile dello straniero nella comunità nazionale e sulla sua compatibilità con l’ordine, la sicurezza e i valori fondamentali dello Stato.
- Nei procedimenti di concessione della cittadinanza fondati su esigenze di sicurezza della Repubblica, l’Amministrazione può utilizzare informazioni riservate acquisite dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato e applicare criteri di cautela e di precauzione.
- Quando il diniego della cittadinanza si fonda su informazioni riservate concernenti la sicurezza nazionale, l’obbligo di motivazione è assolto se l’atto rende comprensibile il percorso logico della decisione; non è necessario divulgare tutte le fonti informative e tutti i fatti accertati, qualora ciò possa compromettere la segretezza delle investigazioni.
- La valutazione amministrativa sui profili di sicurezza nazionale integra un apprezzamento di merito altamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi di legittimità e non mediante sostituzione della propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
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