Cassazione Civile, Sentenza n. 22429/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la violazione e/o falsa applicazione del D.M. 131/2007, art. 4, sostenendo che tale norma riconoscerebbe il diritto al completamento orario solo quando, ab origine, il docente non avesse avuto la possibilità di scegliere una cattedra ad orario intero. La vicenda di fatto riguarda la docente Longhi, iscritta nelle graduatorie permanenti e di istituto, che, pur essendovi una cattedra intera di matematica disponibile, scelse una supplenza di 9 ore nella stessa materia presso l'Istituto Cossa e poi chiese il completamento orario con ore disponibili di musica presso la stessa scuola; il Dirigente scolastico negò il completamento ritenendo che non spettasse a chi avesse rinunciato ad altra cattedra intera. Il Tribunale aveva invece accolto l'azione risarcitoria della docente e condannato il MIUR al pagamento di euro 6.000,00.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del MIUR. La Corte ha ritenuto compatibili tra loro le disposizioni contrattuali (art. 40 CCNL) e regolamentari (art. 4 D.M. 131/2007) e ha interpretato l'art. 4 del D.M. come norma organizzativa che delimita l'ambito territoriale del completamento ("esclusivamente nell'ambito di una sola provincia") e descrive la fattispecie dell'attribuzione di un posto ad orario incompleto (menzione dell'"assenza di posti interi") senza introdurre una regola decadenziale che impedisca il completamento a chi abbia volontariamente scelto una cattedra a orario ridotto pur essendo disponibile altra cattedra intera. Ne consegue che la pretesa del MIUR di estendere la regola oltre il perimetro regolativo per negare il completamento non è fondata. Il rigetto del ricorso comporta la conferma della sentenza di merito e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di grado, liquidate in euro 1.700,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.M. 131/2007, art. 4, co.1
l'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, ... conserva titolo, ... a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo
La Corte ha interpretato la dizione sulla "assenza di posti interi" come meramente descrittiva della fattispecie e non come causa di decadenza: l'art. 4 disciplina le modalità e i limiti territoriali (provincia/comune/sede) del completamento orario ma non impedisce il completamento a chi abbia scelto una supplenza a orario ridotto pur essendo disponibile altra cattedra intera
CCNL di comparto, art. 40, co. 7
il personale a tempo determinato e quindi i supplenti, «con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale»
Il contratto collettivo riconosce il diritto al completamento dell'orario ai supplenti quando vi siano ore disponibili; la disposizione è compatibile con il D.M. 131/2007 e prevale nell'affermare il diritto al completamento quando ricorre la disponibilità di ore
L. 124/1999, art. 4
Richiamata come base autorizzativa del D.M.; conferisce al regolamento la disciplina delle supplenze
Codice di procedura civile, art. 360 n. 3 (motivo di ricorso)
Il ricorso alla Cassazione era fondato sulla denunzia di violazione e/o falsa applicazione di una norma di rango regolamentare (D.M.); la Corte ha esaminato l'interpretazione giuridica di tale norma e l'ha ritenuta erroneamente applicata dall'appellante
Codice di procedura civile, art. 384, u.c. (correzione della motivazione)
La Corte ha precisato che, così corretta la motivazione ai sensi dell'art. 384, u.c., il ricorso va disatteso
Massime di principio
- Il diritto al completamento orario per i supplenti è garantito dal CCNL (art. 40) quando vi siano ore disponibili e non viene annullato dal fatto che il docente abbia scelto inizialmente una supplenza a orario ridotto pur essendo presenti su altre sedi cattedre intere.
- Il D.M. 131/2007, art. 4, va interpretato come norma organizzativa che delimita ambiti territoriali e modalità dei completamenti (es. limitazione alla stessa provincia) e non come clausola decadenziale che limiti il diritto al completamento sulla base delle scelte iniziali del docente.
- Il rifiuto del completamento motivato solo dalla circostanza che il docente abbia rinunciato ad altra cattedra intera non è sufficiente se non è dimostrata una ragione organizzativa effettiva che giustifichi la negazione.
- Le ore disponibili per completamento possono essere attribuite indifferentemente a un docente già presente (anche su altra materia) o a un supplente esterno: l'interesse è coprire le ore, non preservare titolarità disciplinare.
- In casi analoghi verificare sempre: a) la disponibilità effettiva di ore nella stessa provincia; b) le previsioni contrattuali locali e nazionali; c) eventuali regolamenti scolastici o atti amministrativi che disciplino priorità o procedure di attribuzione.
- Se il completamento è negato illegittimamente il docente può agire giudizialmente per ottenere il completamento e/o un ristoro economico; se la controversia arriva in Cassazione, la portata regolamentare del D.M. sarà interpretata restrittivamente rispetto all'ipotesi di decadenza del diritto
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