Cassazione Penale, Ordinanza n. 36926/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo disponibile non specifica il reato contestato né l'esito di merito della sentenza d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26 giugno 2025. Il testo non indica i fatti contestati, il reato né le specifiche censure proposte. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era stata depositata il 24 settembre 2025, alla scadenza del termine di novanta giorni, e che il termine di quarantacinque giorni per ricorrere era scaduto l'8 novembre 2025. Il ricorso, depositato il 5 dicembre 2025, è stato ritenuto tardivo anche considerando l'ulteriore termine di quindici giorni previsto per l'imputato giudicato in assenza.
Norme richiamate
anche a voler considerare l'ulteriore termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il caso di imputato giudicato in assenza, è tardivo
La Corte considera anche l'estensione di quindici giorni applicabile all'imputato giudicato in assenza, ma ritiene che il ricorso sia tardivo persino tenendone conto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività quando è proposto oltre il termine decorrente dal deposito della motivazione della sentenza impugnata; l'eventuale ulteriore termine previsto per l'imputato giudicato in assenza non evita l'inammissibilità se il ricorso risulta comunque tardivo.
Come è indicizzato
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