Ordinanza n. 7641/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento quanto al ricorso n. 2386 del 2024: - del decreto n. 0633056/2023 di pubblicazione della graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell'ambito dell''Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 datato 15 novembre 2023 pubblicato il 12 gennaio 2024; - del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati mai comunicato; - della circolare del 27 settembre 2023 prot. n. 0525180 con la quale il Masaf ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all''art. 10 dell''Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022; - del decreto dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto decreto, che ha collocato quello presentato dal ricorrente alla posizione n. 269 con attribuzione di un punteggio di 76,00; - del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria; - della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di Valutazione Dr. Pietro Gasparri con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della commissione; - della nota prot. 0245005 dell’11 maggio 2023 adottata dal Masaf all’esito dell’invio della documentazione integrativa richiesta; - dell'avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 come modificato dall'Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell''art. 9 recante i criteri di valutazione dei programmi e le modalità di pubblicazione della graduatoria e di presentazione delle istanze di riesame; - e per quanto possa occorrere del d.m. n. 673777 del 22 dicembre 2021; - nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.. quanto al ricorso n. 101 del 2025: per l'annullamento - del Decreto n. 0569071 del 28 ottobre 2024 a firma dei Direttori Generali della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e della Direzione Generale della pesca marittima e dell''acquacoltura con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di cui ai decreti direttoriali n. 399082 del 28 luglio 2023, n. 633056 del 15 novembre 2023 e n. 559310 del 23 ottobre 2024, secondo le modalità di seguito definite; - per quanto possa occorrere del Decreto del Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 0264374 del 12 giugno 2024; - nonché delle istruzioni operative, e dei relativi allegati, adottate da Ismea in data 6 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie e atti di valutazione relativi al V Bando dei programmi e progetti per contratti di filiera, nonché successivo decreto di scorrimento delle graduatorie e istruzioni operative ISMEA
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso n. 2386 del 2024, la graduatoria definitiva consolidata del V Bando per i contratti di filiera, il verbale della Commissione di valutazione, la circolare ministeriale sulle modalità di presentazione della proposta definitiva, la graduatoria provvisoria nella parte in cui il proprio programma era collocato al posto n. 269 con 76 punti, gli ulteriori atti istruttori e valutativi, nonché l'avviso disciplinante i criteri di valutazione, la pubblicazione della graduatoria e le istanze di riesame. Con il ricorso n. 101 del 2025 ha impugnato il successivo decreto ministeriale di scorrimento delle graduatorie, il decreto ministeriale presupposto e le istruzioni operative ISMEA. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità articolati nei ricorsi. Nel corso dell'udienza è stata rappresentata l'avvenuta sottoscrizione del contratto di filiera; l'Avvocatura ha chiesto la cessazione della materia del contendere, mentre la ricorrente ha insistito sulla permanenza dell'interesse a una pronuncia di merito sul corretto posizionamento delle imprese originarie in graduatoria, anche in relazione alle risorse del PNC. Entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per approfondire gli aspetti processuali, anche alla luce delle modifiche soggettive dei proponenti e della sottoscrizione del contratto.
La decisione
Il TAR non ha definito i ricorsi né in rito né nel merito. Preso atto della sottoscrizione del contratto di filiera e delle contrapposte prospettazioni sulla possibile cessazione della materia del contendere, sulle modifiche soggettive dei proponenti e sulla permanenza dell'interesse alla decisione concernente il posizionamento in graduatoria, ha ritenuto necessario consentire alle parti di meglio dedurre e approfondire tali questioni. Il rinvio è stato disposto ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., ravvisando speciali ed eccezionali circostanze. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026, con riserva di ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
speciali ed eccezionali circostanze
Consente al giudice di rinviare la trattazione a una successiva udienza pubblica quando emergano circostanze speciali ed eccezionali che rendano opportuno consentire alle parti ulteriori deduzioni; nel caso concreto il rinvio è stato giustificato dalla sottoscrizione del contratto di filiera e dalla necessità di approfondire le questioni di rito, inclusa la possibile cessazione della materia del contendere e la permanenza dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- La sottoscrizione, nelle more del giudizio, del contratto oggetto della procedura amministrativa può rendere necessario un approfondimento sulla permanenza dell'interesse a ricorrere e sulla possibile cessazione della materia del contendere, senza determinare automaticamente l'improcedibilità del ricorso.
- Quando le parti prospettano questioni processuali sopravvenute rilevanti, quali la cessazione della materia del contendere, modifiche soggettive dei proponenti o la permanenza dell'interesse a una pronuncia sul posizionamento in graduatoria, il giudice può rinviare la trattazione per consentire deduzioni puntuali, riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è ammissibile in presenza di circostanze speciali ed eccezionali che rendano opportuno un ulteriore confronto processuale su fatti sopravvenuti potenzialmente incidenti sull'esito del giudizio.
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