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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29646/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza n. 32186/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione verso l'ordinanza dell'8/10/2021 della Corte d'appello di Trieste (rigetto della richiesta di restituzione del termine ex art.175, comma 2 c.p.p.). Denunciava che la Prima sezione della Corte di Cassazione non aveva esaminato i "motivi aggiunti" tempestivamente depositati ai sensi dell'art.585, comma 4 c.p.p., e sosteneva che l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi originari non poteva estendersi ai motivi nuovi, i quali avrebbero richiesto pur sempre un esame di merito. I motivi nuovi contestavano (i) un errore di diritto della Corte d'appello nel ritenere sufficiente la conoscenza "de relato" del procedimento in luogo della prova della conoscenza dell'atto di accusa e (ii) che la mancata concessione della restituzione del termine avesse fatto venire meno le condizioni rilevanti per l'esecuzione del mandato di arresto europeo decise dal Regno Unito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile l'art.585, comma 4 c.p.p., secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi; perciò, trattandosi i motivi originari di inammissibilità, anche i motivi aggiunti risultavano inammissibili e non avevano diritto ad essere valutati. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata e il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Norma richiamata quale titolo del ricorso straordinario proposto dal ricorrente; indicazione della tipologia di ricorso utilizzato.

  • art. 175, comma 2 c.p.p.

    Regola sulla richiesta di restituzione del termine per esercitare il diritto di impugnazione; oggetto della decisione di merito della Corte d'appello che fu rigettata.

  • art. 585, comma 4 c.p.p.

    "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi"

    Interpretazione della Corte: la norma estende automaticamente l'inammissibilità dai motivi originari ai motivi aggiunti, senza distinzione tra cause di inammissibilità (formali o per manifesta infondatezza).

  • art. 591 c.p.p.

    Norma richiamata in riferimento alle ipotesi di inammissibilità originaria e formale cui, secondo la tesi del ricorrente, si applicherebbe l'estensione prevista dall'art.585, comma 4; la Corte però non riconosce una distinzione che escluda i casi di manifesta infondatezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se i motivi originari di un ricorso sono dichiarati inammissibili, anche i motivi aggiunti presentati successivamente sono, per legge (art.585, comma 4 c.p.p.), inammissibili e non richiedono un esame di merito separato.
  • L'inammissibilità per manifesta infondatezza non crea di per sé un'eccezione all'estensione dell'inammissibilità ai motivi nuovi: la Corte ritiene che la norma non distingua tra cause di inammissibilità.
  • Per evitare che questioni rilevanti restino inevase, il difensore deve formulare fin dall'atto di impugnazione i motivi essenziali in modo completo e valido; i "motivi nuovi" non sono un rimedio per sanare l'inammissibilità dell'originario ricorso.
  • Quando si contesta un provvedimento per vizi che possono incidere su obblighi internazionali (es. esecuzione di mandato d'arresto europeo), è strategico far valere tali censure già nell'atto originario di impugnazione per non perdere la possibilità di un esame in caso di inammissibilità formale o per manifesta infondatezza.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche serie (spese processuali e sanzioni pecuniarie), per cui è importante valutare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.

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