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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16182/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne e, in particolare, la misura della confisca e alcune valutazioni probatorie. Di Marco ha dedotto inammissibilità e carenza di motivazione in ordine alla confisca dell'impresa individuale e del fondo di investimento, sostenendo che non fosse dimostrata né la qualifica di "impresa mafiosa" né una correlazione specifica e non occasionale tra gestione aziendale e attività del sodalizio; ha inoltre richiamato atti e memorie non valorizzati. Adelfio ha censurato la valutazione delle intercettazioni e delle attività di prova relative ai reati ascritti (estorsione e occultamento di armi), lamentando travisamento della prova, motivazione incompleta e mancata risposta alle censure sollevate nella sentenza di annullamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Adelfio (ricorso respinto) e dichiarato inammissibile il ricorso di Di Marco. Ne è conseguito il mantenimento delle statuizioni di merito (condanne e misure patrimoniali) decise in grado di appello. Di Marco è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; Adelfio è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di assistenza e rappresentanza delle parti civili (liquidate in euro 3.686,00 ciascuna per alcune parti civili e in euro 1.844,00 ciascuna per altre), oltre accessori di legge. La Corte ha ritenuto che, sulla base delle risultanze (osservazioni, intercettazioni, videoriprese e altri elementi), fosse adeguatamente motivata la correlazione specifica e stabile tra l'impresa e l'associazione mafiosa e la sussistenza dei fatti contestati; inoltre ha precisato i limiti e i poteri del giudice di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    articolo invocato per i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e carenza della motivazione); la Corte ricorda i limiti nell'esame di doglianze vaghe o aspecifiche e che molte censure inerenti alla valutazione delle prove non sono sindacabili se non specificamente fondate

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai limiti di sindacabilità delle decisioni di merito; la Corte precisa che l'enunciato di diritto non deve sconfinare in valutazioni di fatto non consentite

  • art. 416-bis, comma 7, cod. pen.

    norma sulla confisca antimafia; la Corte richiama i due percorsi per la confisca dell'impresa: a) impresa qualificabile come "mafiosa" (totale sovrapposizione o contaminazione irreversibile tra capitale lecito e illecito o asservimento dell'impresa al controllo del sodalizio) ovvero b) esistenza di correlazione specifica, non occasionale, tra gestione dell'impresa e attività del sodalizio

  • art. 192 cod. proc. pen.

    norma concernente la valutazione delle fonti di prova; la Corte segnala che contestazioni generiche sulla valutazione probatoria non possono essere dedotte con motivi di cassazione che travalichino i limiti previsti

  • art. 111, comma 6 Cost.

    richiamato nei motivi difensivi; la Corte osserva che l'eccezione di violazione costituzionale non è deducibile con il normale motivo di cassazione, salvo specifica questione di legittimità costituzionale

  • art. 110 cod. pen.; art. 629 cod. proc. pen.; art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.

    articoli richiamati nei motivi relativi alle imputazioni e alle misure; la Corte valuta che le contestazioni su elementi di fatto e sulla ricostruzione non superano il vaglio di specificità richiesto in cassazione

  • legge 7/1967 (art. 2, art. 4 comma 2 lett. a)) e legge 203/1991

    richiami normativi menzionati nei motivi attinenti a specifiche fattispecie e misure; la Corte non ha ravvisato violazioni di diritto nell'applicazione di tali norme rispetto alle risultanze processuali

Massime di principio

  • In materia di confisca ex art. 416-bis, per confiscare un'intera impresa occorre dimostrare o l'intrinseca "mafiosità" dell'impresa (totale sovrapposizione o asservimento al sodalizio) oppure una correlazione specifica e non occasionale tra attività aziendale e attività criminale; mere occasionali frequentazioni dei locali non sono sufficienti senza elementi probatori integrativi
  • Dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio ha piena autonomia di ricostruzione e può integrare e diversificare la motivazione, purché non ripeta i vizi già censurati dalla Cassazione e si conformi ai principi di diritto enunciati dalla stessa
  • Le censure di cassazione sulla valutazione delle prove richiedono specificità: non è sufficiente una generica o alternativa rilettura del materiale probatorio; i motivi che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione dei fatti sono, salvo casi particolari, inammissibili o manifestamente infondati
  • Le contestazioni che invocano violazioni costituzionali o della Convenzione EDU non possono essere formulate genericamente con i motivi previsti dall'art. 606 cpp, ma richiedono procedure o questioni specifiche di legittimità costituzionale
  • La riunione di elementi indiziari diversi (intercettazioni, videosorveglianza, osservazioni, dichiarazioni di collaboratori) può legittimare una conclusione di asservimento o di consolidata correlazione tra impresa e sodalizio se il quadro è coerente e logico; il singolo elemento esemplificativo (es. una fattura 'di comodo') può assumere rilievo qualora inserito in un più ampio contesto probatorio
  • Chi impugna in cassazione deve puntare a censire puntualmente i profili di illegittimità di diritto o le aporie motivazionali, indicando perché la ricostruzione logico-giuridica sarebbe contraddittoria o carente, altrimenti il motivo può essere dichiarato aspecifico o inammissibile
  • La soccombenza in cassazione può comportare condanna alle spese del grado e al rimborso delle spese di assistenza delle parti civili nonché somme a favore della Cassa delle ammende; dunque la valutazione del rischio processuale e la specificità dei motivi sono rilevanti anche sotto il profilo economico

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