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Sentenza

Sentenza n. 4043/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- portante la declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 16/08/2021 ai sensi dell’art. 9 co.1 let. f) L. 91/1992 - procedimento contraddistinto dal n. K10/1006814; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso.

Giustizia amministrativa202501395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. In corso di giudizio, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame, l’Amministrazione ha riesaminato la domanda e ha concesso la cittadinanza italiana. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la sopravvenuta concessione della cittadinanza, comprovata dalla documentazione in atti, ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso. Non sussisteva quindi più un oggetto attuale della controversia sul quale il giudice dovesse pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell’assenza di opposizione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata esclude la necessità di una pronuncia sull’oggetto della controversia e conduce alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo pienamente satisfattivo della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’attualità dell’interesse alla decisione sull’atto originariamente impugnato.
  • Quando l’Amministrazione, in esecuzione di un riesame disposto in sede cautelare, accoglie integralmente l’istanza del ricorrente e tale esito è comprovato documentalmente, il giudice amministrativo non deve più pronunciarsi sull’illegittimità dell’atto originario.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’assenza di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

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