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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17402/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasceva da un'azione proposta per ottenere la restituzione di euro 119.776,00 asseritamente anticipate da una persona fisica, in qualità di presidente di un'associazione, per organizzare un campionato italiano giovanile di scacchi. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande; l'attore aveva poi proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto prima del 4 luglio 2009, doveva applicarsi il termine lungo annuale nella formulazione anteriore alla riforma del 2009 e, computando anche la sospensione feriale di 31 giorni, l'appello notificato il 23 dicembre 2015 era tempestivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la modifica dell'art. 327 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha ridotto il termine lungo da un anno a sei mesi, si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009, restando irrilevante l'instaurazione di fasi o gradi successivi. Poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto con citazione notificata prima di tale data, si applicava il termine annuale, con sospensione feriale di 31 giorni; di conseguenza l'appello notificato il 23 dicembre 2015 era tempestivo. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    formulazione applicabile al giudizio

    Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale per impugnare, nella versione previgente alla modifica del 2009.

  • art. 58, comma 1, L. 69/2009

    La disciplina transitoria fa decorrere l'applicabilità della nuova versione dell'art. 327 c.p.c. solo ai giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge.

  • art. 46, comma 17, L. 69/2009

    La riforma ha modificato l'art. 327 c.p.c. riducendo il termine lungo da un anno a sei mesi, ma senza effetti retroattivi sui giudizi già pendenti secondo la disciplina transitoria richiamata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato ai fini del computo dei termini di impugnazione in relazione alla sospensione feriale.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014

    La riduzione della sospensione feriale da 46 a 31 giorni si applica, per il computo dei termini di impugnazione, a partire dalla sospensione relativa all'anno solare 2015.

Massime di principio

  • La modifica del termine lungo di impugnazione prevista dall'art. 327 c.p.c. opera solo per i giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della riforma, non per i giudizi anteriori, anche se i successivi gradi di giudizio siano introdotti dopo.
  • Ai fini della tempestività dell'appello, quando il giudizio di primo grado è anteriore al 4 luglio 2009 e la sentenza non sia stata notificata, il termine è annuale e va computata la sospensione feriale vigente nel periodo di riferimento.
  • La disciplina transitoria in tema di impugnazioni deve essere applicata in base alla data di introduzione del giudizio originario, e non in base alla data di instaurazione della fase di appello o di altri gradi successivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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