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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33383/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo sulle quote sociali, sul complesso aziendale e sul patrimonio sociale della società Fare s.r.l. Hanno articolato quattro motivi, il primo dei quali deduce la violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p. (principio di immutabilità del giudice), sostenendo che i magistrati che hanno deciso non coincidevano con quelli che hanno tenuto l'udienza (si allegano verbali e si segnala discrepanza tra verbale d'udienza e intestazione dell'ordinanza). Gli altri tre motivi lamentavano plurime violazioni di legge su profili diversi, ma il primo motivo è stato ritenuto rilevante e assorbente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il Collegio che ha emesso l'ordinanza impugnata è risultato composto da magistrati diversi rispetto a quelli presenti nell'udienza camerale. Applicando il principio di immutabilità del giudice previsto dall'art. 525, comma 2, c.p.p., esteso al rito camerale ex art. 127 c.p.p., la Corte ha dichiarato la nullità assoluta del provvedimento (salvo che la procedura non sia stata riprodotta integralmente davanti al nuovo collegio prima della decisione). Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio di immutabilità del giudice: il collegio che decide deve essere composto dalle medesime persone che hanno partecipato all'udienza; la violazione determina nullità assoluta del provvedimento anche nel rito camerale, salvo che la trattazione non sia stata ripetuta integralmente prima della decisione dal nuovo collegio.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Regola sull'udienza camerale: la Corte ha ritenuto che il principio di immutabilità si estende alle decisioni adottate in camera di consiglio ex art. 127, cioè dal momento della discussione in camera fino alla deliberazione e al deposito del provvedimento.

  • art. 128, cod. proc. pen.

    Riferimento al momento della decisione (deliberazione e deposito): utile per delimitare l'intervallo temporale in cui la composizione del collegio non può mutare senza causare nullità.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Citato in giurisprudenza come esempio di applicazione del principio di immutabilità a provvedimenti diversi; la Corte richiama precedenti che hanno annullato ordinanze emesse da collegi la cui composizione era incoerente con i verbali d'udienza.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la competenza per il giudizio di rinvio: la Corte ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Il principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, c.p.p.) si applica anche alle decisioni rese in camera di consiglio: se la composizione del collegio che decide è diversa da quella presente all'udienza, il provvedimento è affetto da nullità assoluta.
  • La nullità derivante dal mutamento del collegio è insanabile, a meno che la trattazione non sia stata ripetuta integralmente davanti al nuovo collegio prima della deliberazione; in caso contrario il provvedimento è annullabile e si impone il rinvio per nuovo giudizio.
  • In materia di misure cautelari e procedimenti camerali occorre sempre verificare la corrispondenza tra il verbale d'udienza e l'intestazione del provvedimento: una discrepanza costituisce un motivo tempestivo e potenzialmente decisivo di impugnazione.
  • La violazione dell'immutabilità del giudice può essere rilevata anche dalla Corte di legittimità ed è idonea ad assorbire altri motivi di ricorso qualora incida sulla regolarità del procedimento decisionale.
  • Nel caso si riscontri un cambio di composizione, il rimedio corretto è chiedere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio; in alternativa, se possibile e prima della decisione, richiedere la ripetizione della trattazione dinanzi al nuovo collegio.

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