Cassazione Penale, Ordinanza n. 31003/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
L'interessato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena già concessa in cognizione e relativa a una sentenza del Tribunale divenuta definitiva. La difesa ha dedotto due motivi: primo, violazione dell'art. 665 c.p.p., sostenendo che la competenza a decidere non spettasse alla Corte di appello di Cagliari; secondo, violazione dell'art. 545-bis c.p.p. I motivi, però, sono stati ritenuti generici e privi di specifiche ragioni di fatto e di diritto; quanto al primo, contrastavano con la giurisprudenza consolidata sulla competenza del giudice d'appello quando in cognizione siano state concesse le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo generico e il primo manifestamente infondato, perché in contrasto con un orientamento consolidato secondo cui, in sede esecutiva, la competenza del giudice d'appello sussiste quando in cognizione abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che comporta un'elaborazione sostanziale della decisione del primo giudice e incide solo indirettamente sulla pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In tema di esecuzione, la competenza del giudice d'appello permane quando, in cognizione, il giudice abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, poiché tale intervento costituisce una elaborazione sostanziale della pronuncia e incide solo indirettamente sulla pena.
La doglianza fondata su tale norma è stata ritenuta generica e priva di specifiche indicazioni di fatto e di diritto; dal testo non emergono ulteriori sviluppi interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si limitano ad affermazioni generiche, senza indicare in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto poste a base della censura.
- In sede esecutiva, la competenza del giudice d'appello può permanere se l'intervento richiesto riguarda un effetto sostanziale della decisione di cognizione, come quando in sentenza siano state concesse le attenuanti generiche e l'assetto della pena dipenda indirettamente da tale valutazione.
- La contestazione della competenza del giudice dell'esecuzione è infondata quando si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato sul criterio attributivo della competenza.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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