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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17563/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto della rinuncia congiunta al giudizio e della relativa accettazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione senza pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma ultimo. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta con il ricorso principale né il ricorso incidentale condizionato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite aveva ad oggetto il rilascio di un appartamento sito in Scicli, richiesto da una parte che si dichiarava proprietaria esclusiva dell'immobile, sostenendo di aver acquistato, insieme al defunto coniuge, il terreno sul quale era stato edificato l'edificio di cui facevano parte l'appartamento e il garage controversi. Le occupanti dell'immobile contestavano la pretesa e proponevano in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione. Il Tribunale rigettava entrambe le domande; in appello venivano proposti impugnazioni principale e incidentali, respinte dalla Corte d'appello, con condanna alle spese. Avverso tale sentenza una delle parti soccombenti proponeva ricorso per cassazione, mentre la controparte resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Prima della decisione, tuttavia, entrambe le parti depositavano atto di rinuncia al giudizio, dichiarando di rinunciare anche alle spese legali, rinuncia accettata.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al giudizio di cassazione, ove accettata, determina l'estinzione del processo senza necessità di pronuncia sulle spese, quando le parti abbiano anche rinunciato espressamente alle spese legali.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato nella ricostruzione processuale per la notificazione della comparsa con appello incidentale alla parte contumace.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia congiunta al giudizio, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo senza decisione sul merito delle impugnazioni proposte.
  • Quando le parti dichiarano espressamente di rinunciare alle spese legali e tale rinuncia è accettata, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese del giudizio.
  • La declaratoria di estinzione preclude ogni valutazione delle questioni di merito e rende irrilevanti sia il ricorso principale sia l'eventuale ricorso incidentale condizionato.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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