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Ordinanza

Ordinanza n. 2276/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva accolto il ricorso di primo grado, relativa alla procedura di affidamento identificata dal CIG B48711FCA9

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione della sua efficacia. Il testo non espone i motivi specifici dell’appello, ma individua una questione interpretativa sottesa al gravame, ritenuta meritevole di approfondimento nella cognizione di merito. Nel giudizio di appello si è costituita l’impresa appellata; le amministrazioni indicate in epigrafe non si sono costituite.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata giustificata dalla necessità di approfondire in sede di merito la questione interpretativa posta dall’appello e, considerato che l’appellata è il gestore uscente del servizio, di preservare la situazione esistente nelle more, evitando successivi avvicendamenti contrattuali. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata rimessa a separato provvedimento presidenziale la fissazione dell’udienza di discussione del merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello e della sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando la questione interpretativa posta con il gravame richiede un approfondimento proprio della cognizione di merito, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata nelle more della decisione definitiva.
  • La tutela cautelare può essere accordata per preservare la res adhuc integra e impedire avvicendamenti contrattuali nelle more del giudizio di merito, in particolare quando la parte appellata è il gestore uscente del servizio.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza può essere disposta anche in funzione conservativa, per evitare che l’esecuzione della pronuncia determini modificazioni contrattuali difficilmente reversibili prima della definizione dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelareAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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