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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2051/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna resa dalla Corte d'appello di Firenze (sentenza 12/07/2022) e dal Tribunale di Livorno (04/02/2021). L'imputato era stato condannato per: omissione di dichiarazioni fiscali (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) per l'anno 2012; distruzione/occultamento di scritture contabili al fine di evadere imposte (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) per il periodo 1/1/2012-14/3/2017; e delitti fallimentari (artt. 216, primo comma, n. 2, e 223 legge fallimentare) per sottrazione/distruzione di libri e scritture contabili con danno ai creditori. In cassazione la difesa deduceva: (1) vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e necessità di escutere il curatore fallimentare e un funzionario dell'Agenzia delle Entrate in relazione ad avvisi di accertamento notificati successivamente (12/03/2021) e alla mancata insinuazione dell'erario nel passivo fallimentare; (2) manifesta illogicità e carenza dell'elemento materiale e soggettivo dei reati contestati, sostenendo che le scritture non sarebbero mai state istituite o sarebbero state restituite, che i fatti anteriori alla nomina ad amministratore (5/9/2013) non potevano essere addebitati, e che la ricostruzione sarebbe stata agevole con documenti bancari e la "prima nota".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto che la doglianza in appello fosse vaga/generica e che gli atti di accertamento tributario sopravvenuti non costituiscano novità rilevante ai fini penali, posto il principio di autonomia tra accertamento penale e accertamento tributario previsto dal d.lgs. n. 74/2000 (artt. 20-21). I giudici hanno inoltre ritenuto che gli accertamenti della Guardia di Finanza e le dichiarazioni del curatore fornivano prove sufficienti senza necessità di integrazione istruttoria. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto che si trattasse di mera riproposizione di motivi già respinti in appello; ha confermato che vi erano elementi concreti a supporto della ricostruzione contabile (documenti rinvenuti presso terzi, resoconto del curatore, dichiarazioni su sottrazione di scritture da parte di una dipendente e ostacoli alle indagini) e che l'elemento soggettivo era provato dagli atti d'indagine e dai tentativi di ostacolo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese, nonché al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 5

    omissione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IVA

    Articolo invocato per il reato di omissione delle dichiarazioni; la sentenza conferma che l'accertamento penale è autonomo rispetto a quello tributario e la mancata insinuazione dell'erario in sede fallimentare non esclude la prova penale del debito fiscale

  • d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 10

    distruzione o occultamento di scritture contabili al fine di evadere le imposte

    Usato per qualificare la condotta di distruzione/occultamento delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova raccolta dalla polizia giudiziaria e la documentazione rinvenuta presso terzi

  • legge fallimentare - art. 216, primo comma, n. 2

    distinzione/sottrazione di libri e scritture contabili con scopo di procurare ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori

    Fonte per la qualificazione del reato fallimentare documentale; la sentenza ritiene provata la sottrazione/distruzione e l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori

  • legge fallimentare - art. 223

    sanzioni per la distruzione e sottrazione di scritture e documenti

    Norma applicata insieme all'art. 216 per punire le condotte documentali lesive dei creditori nel contesto fallimentare

  • d.lgs. n. 74 del 2000 - artt. 20-21

    principio di autonomia tra accertamento penale e accertamento tributario

    La Corte richiama l'autonomia degli accertamenti: l'esito o l'inerzia dell'Agenzia delle Entrate non condiziona la prova penale dell'esistenza del debito fiscale e del profitto illecito

  • codice di procedura penale - art. 616

    conseguenze della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende)

    Applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • Corte Costituzionale - sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • L'emergere successivo di atti di accertamento tributario non impone automaticamente la rinnovazione dell'istruttoria penale: l'accertamento penale è autonomo rispetto a quello tributario (d.lgs. 74/2000, artt. 20-21).
  • Censure vaghe o esplorative formulate tardivamente (cioè non specificate in appello) sono inammissibili in cassazione: il ricorso non può servire a formulare per la prima volta una strategia istruttoria.
  • La mera riproposizione in cassazione di censure già esaminate e respinte in appello è in genere inammissibile; è necessario indicare profili di illegittimità specifici e rilevanti di diritto.
  • La prova dell'occultamento o distruzione di scritture contabili può essere desunta anche da elementi indiretti: testimonianze, documentazione parziale rinvenuta presso terzi e l'esito degli accertamenti della polizia giudiziaria.
  • L'ostruzione alle indagini e i tentativi di sottrazione/ocultamento rappresentano indizi rilevanti dell'elemento soggettivo (dolo) nei reati fiscali e fallimentari documentali.
  • La mancata insinuazione dell'erario nel passivo fallimentare non è di per sé prova dell'inesistenza del credito tributario ai fini penali.

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