Cassazione Penale, Sentenza n. 2051/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna resa dalla Corte d'appello di Firenze (sentenza 12/07/2022) e dal Tribunale di Livorno (04/02/2021). L'imputato era stato condannato per: omissione di dichiarazioni fiscali (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) per l'anno 2012; distruzione/occultamento di scritture contabili al fine di evadere imposte (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) per il periodo 1/1/2012-14/3/2017; e delitti fallimentari (artt. 216, primo comma, n. 2, e 223 legge fallimentare) per sottrazione/distruzione di libri e scritture contabili con danno ai creditori. In cassazione la difesa deduceva: (1) vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e necessità di escutere il curatore fallimentare e un funzionario dell'Agenzia delle Entrate in relazione ad avvisi di accertamento notificati successivamente (12/03/2021) e alla mancata insinuazione dell'erario nel passivo fallimentare; (2) manifesta illogicità e carenza dell'elemento materiale e soggettivo dei reati contestati, sostenendo che le scritture non sarebbero mai state istituite o sarebbero state restituite, che i fatti anteriori alla nomina ad amministratore (5/9/2013) non potevano essere addebitati, e che la ricostruzione sarebbe stata agevole con documenti bancari e la "prima nota".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto che la doglianza in appello fosse vaga/generica e che gli atti di accertamento tributario sopravvenuti non costituiscano novità rilevante ai fini penali, posto il principio di autonomia tra accertamento penale e accertamento tributario previsto dal d.lgs. n. 74/2000 (artt. 20-21). I giudici hanno inoltre ritenuto che gli accertamenti della Guardia di Finanza e le dichiarazioni del curatore fornivano prove sufficienti senza necessità di integrazione istruttoria. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto che si trattasse di mera riproposizione di motivi già respinti in appello; ha confermato che vi erano elementi concreti a supporto della ricostruzione contabile (documenti rinvenuti presso terzi, resoconto del curatore, dichiarazioni su sottrazione di scritture da parte di una dipendente e ostacoli alle indagini) e che l'elemento soggettivo era provato dagli atti d'indagine e dai tentativi di ostacolo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese, nonché al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 5
omissione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IVA
Articolo invocato per il reato di omissione delle dichiarazioni; la sentenza conferma che l'accertamento penale è autonomo rispetto a quello tributario e la mancata insinuazione dell'erario in sede fallimentare non esclude la prova penale del debito fiscale
d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 10
distruzione o occultamento di scritture contabili al fine di evadere le imposte
Usato per qualificare la condotta di distruzione/occultamento delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova raccolta dalla polizia giudiziaria e la documentazione rinvenuta presso terzi
legge fallimentare - art. 216, primo comma, n. 2
distinzione/sottrazione di libri e scritture contabili con scopo di procurare ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori
Fonte per la qualificazione del reato fallimentare documentale; la sentenza ritiene provata la sottrazione/distruzione e l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori
sanzioni per la distruzione e sottrazione di scritture e documenti
Norma applicata insieme all'art. 216 per punire le condotte documentali lesive dei creditori nel contesto fallimentare
d.lgs. n. 74 del 2000 - artt. 20-21
principio di autonomia tra accertamento penale e accertamento tributario
La Corte richiama l'autonomia degli accertamenti: l'esito o l'inerzia dell'Agenzia delle Entrate non condiziona la prova penale dell'esistenza del debito fiscale e del profitto illecito
codice di procedura penale - art. 616
conseguenze della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende)
Applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Corte Costituzionale - sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- L'emergere successivo di atti di accertamento tributario non impone automaticamente la rinnovazione dell'istruttoria penale: l'accertamento penale è autonomo rispetto a quello tributario (d.lgs. 74/2000, artt. 20-21).
- Censure vaghe o esplorative formulate tardivamente (cioè non specificate in appello) sono inammissibili in cassazione: il ricorso non può servire a formulare per la prima volta una strategia istruttoria.
- La mera riproposizione in cassazione di censure già esaminate e respinte in appello è in genere inammissibile; è necessario indicare profili di illegittimità specifici e rilevanti di diritto.
- La prova dell'occultamento o distruzione di scritture contabili può essere desunta anche da elementi indiretti: testimonianze, documentazione parziale rinvenuta presso terzi e l'esito degli accertamenti della polizia giudiziaria.
- L'ostruzione alle indagini e i tentativi di sottrazione/ocultamento rappresentano indizi rilevanti dell'elemento soggettivo (dolo) nei reati fiscali e fallimentari documentali.
- La mancata insinuazione dell'erario nel passivo fallimentare non è di per sé prova dell'inesistenza del credito tributario ai fini penali.
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