Cassazione Penale, Sentenza n. 43727/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 05/03/2024 che ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP di Rovereto: 1) sequestro diretto sui conti e sui depositi della societa "Euro K2 Stars srls" fino a euro 521.704,34 ai fini della confisca diretta; 2) sequestro preventivo, ai fini della confisca per equivalente, delle somme sui conti intestati o cointestati agli indagati (e sui conti sui quali essi avevano delega) fino alla concorrenza del profitto del reato, in ipotesi di incapienza del sequestro diretto. La contestazione penale riguarda un sistema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro con profitti derivanti da quote di salari non versati e risparmi contributivi. I ricorrenti deducono: a) mancata e non partitaria disamina delle sei posizioni individuali da parte del Tribunale del riesame; b) omessa autonoma verifica dell'impraticabilità del sequestro diretto prima di disporre il sequestro per equivalente; c) illegittimità del sequestro su conti intestati a terzi (marito e madre di Bortolotti) e mancata considerazione dei limiti di impignorabilità di stipendi e pensioni; d) sequestro anche di somme accreditate successivamente al reato senza prova di pertinenzialità o derivazione dal reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: 1) il primo motivo è inammissibile perché le censure presentate davanti al Tribunale del riesame erano generiche e non contenevano motivi specifici; il Tribunale ha legittimamente utilizzato una motivazione per relationem richiamando il decreto impositivo e la CNR, indicando gli elementi ritenuti decisivi (documentazione dipendenti, analisi costi/ricavi, perquisizioni, sommarie informazioni dei lavoratori). 2) il secondo motivo è manifestamente infondato: il sequestro per equivalente, previsto in via subordinata, non richiede che l'impraticabilità del sequestro diretto sia provata previamente nell'originario provvedimento, potendo la verifica essere effettuata anche in fase di esecuzione; la misura subordinata è stata disposta solo in ipotesi di incapienza del sequestro diretto. 3) il terzo e quarto motivo sono inammissibili perché la ricorrente che contesta il sequestro su conti intestati a terzi non ha dimostrato un interesse concreto e attuale (legittimazione) a impugnare né ha spiegato la relazione con i conti terzi; inoltre non sono state adeguatamente esposte argomentazioni sul carattere pertinenziale o sull'impignorabilità di stipendi/pensioni. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il Tribunale del riesame può motivare anche per relationem richiamando il provvedimento di primo grado; la formulazione di motivi in sede di impugnazione è facoltativa ma il riesame può comunque esprimere valutazioni succinte anche richiamando la motivazione del decreto genetico
Riferimento normativo per la possibilità del Tribunale di adottare decisioni anche per ragioni diverse da quelle enunciate nel provvedimento impugnato, coerente con la legittimità della motivazione per relationem
Richiamato in relazione all'onere di presentare motivi specifici nelle impugnazioni; la giurisprudenza considera essenziale l'esposizione di censure concrete per consentire il corretto esercizio del riesame
Sezioni Unite - giurisprudenza di riferimento
es. SS.UU. n. 10561/2014 e altre pronunce indicate
Principio consolidato che il sequestro per equivalente può essere disposto in via subordinata e la verifica definitiva della impraticabilità del sequestro diretto può essere rimessa anche a una fase successiva (esecuzione), per evitare il rischio di occultamento dei beni
Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende per ricorsi dichiarati inammissibili per colpa; applicato per liquidare euro 3.000,00 per la inammissibilità
Massime di principio
- In sede di riesame contro provvedimenti cautelari reali è necessario formulare motivi specifici e concreti: censure generiche possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La motivazione per relationem è ammessa se il provvedimento richiamato è conosciuto o ostensibile e se il giudice del riesame dimostra di averne preso cognizione e di averne condiviso i contenuti rilevanti.
- Il sequestro per equivalente può essere disposto in via subordinata senza che sia necessario dimostrare preventivamente, nell'originario decreto, l'impraticabilità del sequestro diretto; la verifica può essere completata in fase di esecuzione.
- Chi contesta il sequestro di beni intestati a terzi deve dimostrare legittimazione concreta e attuale (interesse alla restituzione) e fornire elementi sul rapporto di pertinenzialità o sulla carenza di nesso con il reato; altrimenti la sua impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- Somme accreditate successivamente al reato (stipendi, pensioni) non sono automaticamente esenti da sequestro: è necessario dimostrare l'assenza di collegamento derivativo o pertinenziale con il profitto del reato per ottenere il dissequestro.
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