Cassazione Penale, Ordinanza n. 13933/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le censure siano indeducibili perché rivolte contro il trattamento punitivo e la misura di sicurezza, già adeguatamente motivati dalla sentenza d'appello. Condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello. I ricorrenti deducono, per entrambi, vizio motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; la sola seconda ricorrente lamenta inoltre l'insufficienza della motivazione quanto all'eccessività della pena inflitta; entrambi contestano anche la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato da eseguirsi dopo l'espiazione della pena. La Corte rileva che le doglianze attengono al trattamento sanzionatorio e alla misura di sicurezza, ma risultano sorrette da motivazione ritenuta congrua, non illogica e adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive.
Norme richiamate
Le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non sono accolte, perché la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente e non illogica.
Riferimento normativo al diniego delle attenuanti generiche, censurato dai ricorrenti ma ritenuto correttamente motivato.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- Le censure di legittimità che investono esclusivamente il trattamento sanzionatorio sono inammissibili se la decisione di merito contiene una motivazione sufficiente, non illogica e specificamente confrontata con le deduzioni difensive.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esposto ragioni adeguate e coerenti, senza omissioni o manifesta illogicità.
- La misura di sicurezza dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato dopo l'espiazione della pena può essere confermata ove la sentenza dia conto della pericolosità del condannato in modo congruo.
- Non sono deducibili in cassazione contestazioni meramente reiterative o valutative che non evidenzino un reale vizio logico-giuridico della motivazione impugnata.
Come è indicizzato
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