Cassazione Civile, Sentenza n. 2404/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, ex dirigenti medici che avevano operato in regime di convenzione e successivamente instaurato rapporto di impiego con l'Azienda Ospedaliera, chiedevano il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e della relativa maturazione pregressa ai sensi dell'art.1 lett. a) del DPCM 8.3.2001. Sostenevano che tale norma dovesse trovare applicazione anche al momento dell'inquadramento, e che né l'ACN del 12.6.2006 né il CCNL 2005/2007 potessero escludere tale diritto; deducevano inoltre violazione del principio di eguaglianza e della Direttiva 77/187/CEE (e, in subordine, prospettavano la possibilità di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i ricorrenti avevano effettivamente ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in regime convenzionale secondo la lett. b) dell'art.1 del DPCM 8.3.2001 (valutazione percentuale in rapporto all'orario della dirigenza e cumulabilità nei limiti del massimale), e non la tutela prevista dalla lett. a). Ha ritenuto che l'ACN del 12.6.2006, intervenuto prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, abbia modificato la struttura retributiva dei medici convenzionati eliminando il riferimento alla RIA come voce autonoma, legittimando quindi l'esclusione della RIA al momento dell'assunzione successiva all'ACN. Ha inoltre escluso che fosse dimostrato un impegno dell'Azienda Ospedaliera (con la delibera n. 513/2006) a riconoscere la RIA secondo la lett. a), e ha considerato infondate le censure relative al principio di irriducibilità della retribuzione e alla Direttiva 77/187/CEE. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati alle spese.
Norme richiamate
DPCM 8.3.2001
"art.1 lett. a) e lett. b): agli specialisti... è riconosciuto come salario di anzianità (...) quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza"; "agli stessi professionisti viene riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale... il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con riferimento all'orario settimanale... il servizio prestato... è cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione"
La Corte ha ritenuto che ai ricorrenti sia stata applicata la lett. b) (valutazione dell'anzianità convenzionale) e non la lett. a) (trasferimento del maturato come RIA). Pertanto, la tutela della RIA autonoma non si applica quando l'assunzione in epoca successiva è avvenuta dopo le modifiche introdotte dall'ACN 12.6.2006
ACN 12.6.2006
Interpretato come fonte che ha modificato la disciplina dei medici in convenzione eliminando ogni riferimento alla RIA come voce autonoma; la sua entrata in vigore anteriore all'instaurazione del rapporto di impiego legittima l'esclusione della RIA al momento dell'assunzione
CCNL per il triennio 2005/2007
Richiamato dalla Corte territoriale come possibile elemento abrogativo implicito del DPCM 2001, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante ogni affermazione non supportata da prova di un effettivo riconoscimento aziendale della RIA secondo la lett. a)
Citato in relazione alla disciplina dell'efficacia temporale delle norme sull'organizzazione sanitaria; la Corte non ha ritenuto che ostasse alla lettura applicativa che ha escluso la RIA alla luce dell'ACN 2006
Direttiva 77/187/CEE
Invocata dai ricorrenti per sostenere la tutela dell'irriducibilità della retribuzione in caso di trasferimento; la Corte ha ritenuto non provato che il caso rientrasse nell'ipotesi di trasferimento protetto e ha respinto la censura
art. 267 TFUE
Menzionato dai ricorrenti come possibile via per ottenere una pregiudiziale comunitaria; la Corte ha ritenuto non necessario sollevare la questione perché i presupposti comunitari non sono risultati applicabili o dimostrati
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18.12.2020 n.176)
Richiamato proceduralmente in relazione al deposito di conclusioni scritte del P.M.; non incidente sulla decisione di merito
art. 13, co.1 quater d.P.R. n.115/2002
Riferimento alle modalità di versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, menzionato nella parte dispositiva
Massime di principio
- Se il rapporto di impiego con l'amministrazione pubblica viene instaurato in epoca successiva a interventi normativi o contrattuali (es. ACN) che hanno modificato la struttura retributiva eliminando la RIA, non è in generale riconoscibile la RIA come voce autonoma a partire dall'inquadramento, salvo che sussistano atti o impegni espliciti e documentati dell'amministrazione contrari
- La distinzione tra applicazione della lett. a) e della lett. b) del DPCM 8.3.2001 è cruciale: la lett. a) trasferisce il maturato come RIA dall'atto di inquadramento; la lett. b) valuta l'anzianità convenzionale secondo criteri percentuali e di cumulabilità. È necessario verificare quale lett. sia effettivamente applicata nel singolo caso e quale risultasse applicata dall'amministrazione
- La semplice delibera aziendale che rinvia a successivo provvedimento il riconoscimento di una prestazione non costituisce prova di un impegno immediato e formale ad applicare una specifica disciplina retributiva. Occorrono atti chiari e definitivi che impegnino l'ente
- Le censure fondate sul principio di irriducibilità della retribuzione e sulla Direttiva 77/187/CEE richiedono che si configuri un vero e proprio trasferimento ai sensi della normativa comunitaria o nazionale; l'assunzione originaria dall'amministrazione dopo un rapporto in convenzione non è automaticamente equiparabile a un trasferimento tutelato
- In situazioni simili è fondamentale documentare: a) la normativa o l'accordo applicabile al momento dell'assunzione; b) gli atti amministrativi che eventualmente riconoscono la RIA o il suo mantenimento; c) l'effetto concreto dell'ACN/CCNL sulla composizione delle voci retributive, per provare l'esistenza o meno del diritto al maturato
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